Cassazione Civile, Ordinanza n. 00625/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione, da parte dell'ente previdenziale privatizzato, della decisione di merito che aveva ritenuto illegittime le trattenute operate sulla pensione di un iscritto a titolo di contributo di solidarietà, condannando l'ente alla restituzione delle somme indebitamente trattenute entro il limite della prescrizione decennale. In Cassazione l'ente ha proposto due motivi: ha sostenuto, da un lato, che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c. e art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, con riferimento anche all'art. 16 del regolamento di previdenza della cassa; dall'altro, ha contestato la qualificazione della domanda come azione di esatto adempimento o di riliquidazione, sostenendo invece che si trattasse di un credito derivante da indebite ritenute su singoli ratei e quindi soggetto alla disciplina più breve. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero connessi ma infondati, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui, quando è in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico o la debenza di una somma non liquidata e non esigibile nei termini ordinari, opera la prescrizione decennale; nel caso concreto, la differenza tra pensione decurtata e importo pieno non era 'pagabile' e non rientrava nella nozione di riliquidazione ai fini dell'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., reputando il ricorso contrario a un orientamento di legittimità consolidato e non scalfito dalle difese della ricorrente. Ha quindi confermato la decisione di merito favorevole al pensionato, condannando la cassa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, con distrazione in favore del difensore antistatario, nonché al versamento dell'ulteriore somma di € 1.500 in favore del resistente, di € 1.500 in favore della Cassa delle Ammende e dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
non si applica alla fattispecie, perché il credito controverso non è qualificato come riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma come somma conseguente all'indebita trattenuta operata sulla pensione; pertanto non vale a convertire in quinquennale la prescrizione del diritto azionato.
la prescrizione quinquennale presuppone che il credito sia liquido ed esigibile, cioè 'pagabile' e messo a disposizione del creditore; non basta la mera determinabilità dell'importo.
si applica la prescrizione ordinaria decennale quando è in contestazione la debenza o l'ammontare del trattamento pensionistico, ovvero quando il credito non sia ancora esigibile nel senso richiesto per la prescrizione breve.
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla prescrizione, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso, stante la conferma della prescrizione decennale.
art. 16 del Regolamento di previdenza della cassa
invocato per sostenere la prescrizione più breve, ma non idoneo a mutare il principio per cui, in presenza di contestazione sull'ammontare dovuto, opera la prescrizione ordinaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
fondamento della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso non si confronta utilmente con un orientamento di legittimità consolidato.
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento definito in conformità alla proposta non accettata, legittima l'applicazione della disciplina sanzionatoria accessoria richiamata dalla Corte.
applicato in conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata, con condanna della parte ricorrente al pagamento di somme ulteriori equitativamente determinate.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In materia di previdenza obbligatoria gestita da enti previdenziali privatizzati, la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici richiede che il credito sia liquido ed esigibile, cioè effettivamente 'pagabile' e posto a disposizione dell'assicurato.
- Quando è controversa la debenza o l'entità del trattamento pensionistico, ovvero quando si chiede il ripristino dell'importo pieno rispetto a trattenute illegittime, il diritto non si qualifica come semplice rateo arretrato liquidato ma come credito soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
- L'art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 non si applica alle controversie che non integrano una riliquidazione pensionistica in senso proprio, ma riguardano la restituzione di somme indebitamente trattenute per effetto di una misura patrimoniale illegittima.
- La mera determinabilità dell'importo non è sufficiente a far decorrere la prescrizione breve: occorre che il creditore possa già riscuotere la prestazione nella misura dovuta.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure non superano un orientamento di legittimità consolidato e non apportano argomenti nuovi idonei a metterlo in discussione.
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