Cassazione Civile, Ordinanza n. 00708/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso, intervenuta dopo la richiesta di adesione alla definizione agevolata relativa ai contributi contestati, con accettazione dell'INPS. Le spese sono state compensate ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi previdenziali non versati e relative sanzioni civili riferiti all'anno 2008, impugnato dal professionista con opposizione. In primo grado l'opposizione era stata accolta per prescrizione del credito; la Corte d'appello di Milano, su impugnazione dell'INPS, ha invece ritenuto non prescritto il credito contributivo, valorizzando l'omessa e dolosa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, ritenuta idonea a determinare la sospensione del termine prescrizionale ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., con successiva interruzione tramite avviso bonario notificato il 3 luglio 2014. Nel ricorso per cassazione la causa non è stata definita nel merito, poiché nel corso del giudizio il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei contributi oggetto di causa e ha rinunciato al ricorso, con accettazione dell'INPS.
Norme richiamate
art. 2941 n. 8 c.c.
La Corte d'appello aveva ritenuto che l'omissione dolosa della compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi sospendesse la prescrizione del credito contributivo fino a quando il credito non fosse concretamente esigibile.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio, con regolazione delle spese secondo la disciplina processuale applicabile.
- Quando la lite si chiude per estinzione del giudizio a seguito di rinuncia accettata, la Corte non si pronuncia sul merito delle censure dedotte nel ricorso.
- In presenza di definizione agevolata della posizione contributiva e conseguente rinuncia al ricorso, il giudizio di cassazione può essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00607/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 10 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00625/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00462/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00465/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00480/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00495/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →