Cassazione Civile, Ordinanza n. 33691/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine dall'impugnazione, da parte del contribuente, di distinti avvisi di accertamento relativi a IRPEF e IVA per gli anni d'imposta 2015 e 2016, emessi a seguito di verifica fiscale su documentazione bancaria. In primo grado alcuni ricorsi erano stati dichiarati inammissibili per tardività. La Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello del contribuente ritenendo ammissibili i ricorsi, sulla base dell'esibizione di un processo verbale di contestazione privo di data e di una copia di raccomandata con avviso di ricevimento dalla quale desumeva la spedizione dei ricorsi in data 30 giugno 2018. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 21 cod. proc. civ., dell'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto tempestivo il ricorso del contribuente nonostante la notificazione fosse tardiva. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, precisando che, poiché erano stati impugnati avvisi di accertamento e non i processi verbali di contestazione, il termine iniziale per proporre ricorso decorreva dalla notificazione degli avvisi; inoltre, la mera indicazione manuale della data di spedizione sull'avviso di ricevimento non era idonea a provare la tempestiva spedizione del ricorso, mancando una stampigliatura meccanografica o un timbro datario dell'ufficio postale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
È stato richiamato nel ricorso, ma il testo della decisione non ne sviluppa un'autonoma interpretazione sostanziale.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine per proporre ricorso nel processo tributario decorre dalla notificazione dell'atto impugnato; la sua corretta applicazione esclude l'ammissibilità di ricorsi tardivi.
È richiamato tra le norme asseritamente violate; dal contesto emerge il collegamento con gli atti precedenti all'avviso di accertamento, non decisivi ai fini del decorso del termine di impugnazione dell'avviso stesso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando è impugnato un avviso di accertamento, il termine per proporre ricorso decorre dalla notifica di tale avviso e non da eventuali atti prodromici anteriori, salvo che sia direttamente impugnato l'atto presupposto.
- Ai fini della tempestività del ricorso notificato a mezzo del servizio postale universale, l'avviso di ricevimento è idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione solo se la data di spedizione è attestata dall'ufficio postale mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario.
- La mera indicazione manuale o dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento, in assenza di attestazione postale, non è sufficiente a provare la tempestiva spedizione del ricorso o dell'appello.
- La prova della rituale e tempestiva notificazione dell'atto introduttivo o dell'impugnazione deve essere valutata in modo rigoroso, perché incide sull'ammissibilità dell'azione o del gravame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →