Cassazione Penale, Ordinanza n. 03530/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse logicamente e giuridicamente congrua nel giustificare l'affermazione di responsabilità e la pena inflitta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida in stato di ebbrezza. Nel ricorso ha dedotto un unico motivo, lamentando l'insufficienza della motivazione in ordine al riconoscimento della sua responsabilità penale e, implicitamente, alla congruità della pena applicata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, perché non si confrontava in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e non individuava puntualmente specifici errori di fatto o di diritto.
Norme richiamate
art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave prevista dalla disposizione.
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché proposto con motivo generico, aspecifico e non deducibile in sede di legittimità, in quanto non confrontato con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Corte Cost. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente nel senso funzionale: deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in modo puntuale gli errori denunciati in fatto o in diritto.
- La mera deduzione di insufficienza della motivazione, se non accompagnata da una critica specifica alle rationes decidendi della decisione impugnata, integra un motivo manifestamente inammissibile.
- Quando il giudice di merito ha reso una motivazione congrua e logicamente coerente sull'affermazione di responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la censura che non ne evidenzi vizi effettivi non è ammissibile in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03461/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03465/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03466/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03467/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03474/2025 del 28/01/2025
- ordinanza_penale · 28 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 03476/2025 del 28/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →