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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40476/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per reati di truffa e reati connessi sostenendo: 1) violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., perché la Corte di appello avrebbe ritenuto la sussistenza della truffa sulla base del solo passaggio di proprietà del veicolo, mentre il veicolo sarebbe rimasto nella disponibilità del venditore e non si sarebbe concretamente consumata la consegna (da cui, secondo la difesa, al massimo un tentativo e nessun ingiusto profitto); 2) violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen. e all'art. 347 cod. proc. pen. in ordine al presunto delitto di truffa in danno dello Stato, in quanto non sarebbe stato accertato che al momento del passaggio di proprietà sia stata corrisposta un'imposta inferiore (la difesa censura l'uso di un richiamo alla CNR del 18/05/2021 come insufficiente).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi erano generici e non consentiti perché si limitavano a riproporre una diversa valutazione dei fatti già esaminata e fondata su doglianze di natura fattuale prive della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato il complesso probatorio (anche in considerazione della scelta del rito abbreviato) e che le censure fossero ripetitive e non idonee a mettere in dubbio gli elementi acquisiti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma che punisce la truffa. Nel caso la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato (artifizi e raggiri e ingiusta utilità) sulla base del complesso probatorio; la Cassazione non ha esaminato il merito ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità dei motivi.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; citata nella rubricazione dei capi di imputazione per indicare responsabilità in concorso tra più soggetti.

  • art. 48 cod. pen.

    Norma richiamata nella rubricazione dei reati (come elemento formale dell'imputazione), senza rilievo specifico nella motivazione della Cassazione.

  • art. 479 cod. pen.

    Norma indicata nella rubricazione della sentenza di merito; la Cassazione non ha proceduto ad un esame sostanziale di tale capo, avendo dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione alla contestazione della qualificazione della truffa in danno dello Stato (presunta minor corresponsione di imposte); la Corte di Cassazione ha ritenuto la censura generica e non ha valutato il merito dell'eccezione.

  • art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis e seg. cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza udienza orale; nel caso il ricorso è stato trattato senza presenza delle parti per mancata richiesta di trattazione orale.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla motivazione indicati nella Corte, usati come riferimento per la sintesi dei motivi nel provvedimento di cassazione.

  • artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norme che impongono la specificità e i limiti delle censure in Cassazione: i motivi devono essere consentiti e specifici; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le doglianze erano generiche e riproposizione di valutazioni fattuali non consentite.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede di revisione dei fatti: motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non specifici e se costituiscono doglianze fattuali non consentite.
  • In Cassazione è richiesta la specificità delle censure (artt. 581 e 591 c.p.p.); motivi generici o ripetitivi già valutati dal merito portano all'inammissibilità del ricorso.
  • La scelta del rito abbreviato incide sulla possibilità di impugnare: la documentazione e le risultanze assunte nel rito abbreviato sono pienamente utilizzabili e rendono più difficile la riorganizzazione della difesa in sede di cassazione.
  • La qualificazione della condotta come truffa richiede l'accertamento degli elementi tipici (artifizi/raggiri e ingiusto profitto). Tuttavia, non sempre il mero passaggio di proprietà escluso materiale possesso impedisce la qualificazione se il complesso probatorio dimostra gli artifici e l'utilità ingiusta.
  • Per censurare in Cassazione presunti profili tecnici (es.: truffa in danno dello Stato per minore imposta) è necessario allegare e indicare elementi probatori specifici; mere asserzioni generiche sull'insufficienza della prova sono inidonee.
  • Ricorsi infondati o manifestamente generici possono comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e a sanzioni (cassa delle ammende).

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