Cassazione Penale, Sentenza n. 35839/2025 del 03/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Primicerio ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la sua richiesta di dichiarare l'inopponibilità nei suoi confronti della confisca dei saldi attivi del conto corrente intestato a SGB Sri, disposta in relazione al profitto del reato previsto dall'art. 10-ter del dlgs n. 74/2000. La società sosteneva di essere terzo di buona fede ai sensi dell'art. 52 del dlgs n. 159/2011 in quanto titolare di un credito garantito da ipoteca anteriore al sequestro (originariamente vantato da Credito di Romagna e poi acquisito per surroga o cessione da Il Primicerio), e che la Corte territoriale non aveva valutato adeguatamente lo stato soggettivo del creditore originario (la banca) e non aveva verificato l'assenza di accordi fraudolenti con SGB; chiedeva quindi che la confisca fosse dichiarata inefficace nei suoi confronti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta l'impostazione del giudice dell'esecuzione: la questione rilevante era l'efficacia della confisca rispetto al terzo ricorrente e non la legittimità della confisca stessa, quindi non v'era ostativo il percorso processuale seguito. Sul merito, la Corte ha confermato che l'art. 52 del dlgs n. 159/2011 tutela i diritti di credito e i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro solo se il terzo dimostra la propria buona fede e l'incolpevole affidamento; tale buona fede riguarda la persona che al momento attuale è titolare del credito e non è automaticamente trasferibile con il credito dal precedente titolare. Nel caso concreto Il Primicerio non ha provato di aver agito con incolpevole affidamento: risultavano rapporti personali e societari stretti con SGB e con i soggetti coinvolti, la conoscenza di fatti allarmanti (sequestro preventivo del 20 gennaio 2014, situazione di insolvenza nota di SGB) e la vicinanza temporale e sostanziale delle operazioni (versamento di 250.000 euro nel 2015 per subentrare nel credito). Pertanto la confisca è stata ritenuta efficace nei confronti de Il Primicerio e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
La confisca non pregiudica i diritti di credito o i diritti reali di garanzia anteriori al sequestro solo se il terzo dimostra la propria buona fede e l'incolpevole affidamento; la buona fede è requisito soggettivo del titolare attuale del credito e non proprietà trasferibile automaticamente con il credito
art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per ritenere applicabile l'art. 52 anche nel caso di confisca penale per equivalente risultante da procedimento penale, conformemente alla giurisprudenza di legittimità
art. 10-ter del dlgs n. 74/2000
Norma penale le cui conseguenze (profitto del reato) hanno determinato la confisca che è stata ritenuta produttiva degli effetti ablativi nei confronti di terzi non in buona fede
art. 12-bis del dlgs n. 74/2000
Norma invocata quale disposizione sulla confisca dei saldi attivi riconosciuta dal processo penale che ha condotto alla misura ablativa
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Procedura speciale prevista per alcune vicende esecutive (fase de plano e opposizione in 15 giorni); la Corte ha valutato che, data la natura del contendere (efficacia della confisca rispetto a terzo), non fosse necessaria la riqualificazione del ricorso secondo tale procedura nel caso concreto
art. 676, comma 1 e art. 666 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione al procedimento successivo in caso di opposizione all'ordinanza del giudice dell'esecuzione e alla disciplina dell'istruttoria esecutiva; usati per spiegare il quadro procedurale e la corretta strada processuale
Massime di principio
- La tutela prevista dall'art. 52 del dlgs 159/2011 richiede che il terzo allegante dimostri la propria buona fede e l'incolpevole affidamento al momento in cui è divenuto titolare del credito: la buona fede non si trasferisce automaticamente con la cessione del credito
- La sola esistenza di un titolo di credito o di una garanzia anteriore al sequestro (es. ipoteca) non è sufficiente: il terzo deve provare di aver agito con diligenza e senza elementi che avrebbero dovuto far sorgere dubbi sulla legittimità o sulla solvibilità del debitore
- Fattori che ostano al riconoscimento della buona fede includono: stretti rapporti personali/professionali con i soggetti coinvolti, conoscenza di sequestri o di gravi indizi di illecito, persistente insolvenza del debitore e comportamenti che denotano mancata diligenza commerciale
- In caso di contestazione dell'efficacia verso terzi di una confisca disposta con sentenza, occorre valutare preliminarmente se la controversia verta sulla legittimità della confisca (che segue iter specifici) o sulla sua efficacia rispetto al terzo, perché ciò influenza il percorso processuale (ordinario vs. procedura speciale ex art. 667 c.4 c.p.p.)
- Il terzo che subentra in posizione creditoria dopo atti problematici o in presenza di circostanze allarmanti deve essere in grado di documentare l'assenza di collegamenti fraudolenti e la diligenza adottata per poter ottenere l'inefficacia della confisca nei propri confronti
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