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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37895/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso proposto avverso l'ordinanza del 21.3.2024 che aveva riconosciuto la continuazione tra alcune sentenze penali (n. 3, 4, 5 e 6) e aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio. Il difensore deduceva violazione di legge (art. 81, 2° comma c.p.) e carenza/manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 133 c.p.), censurando in particolare: a) la scelta della "pena base" (sostenendo che il Tribunale non avesse motivato, ai sensi dell'art. 132 c.p., la scelta della pena più grave da cui partire); b) la mancata motivazione circa gli aumenti di pena applicati ai reati-satellite, che risultavano in molti casi prossimi alle pene già inflitte in sede di cognizione, impedendo il controllo sulla proporzionalità e sul rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto la censura relativa all'individuazione della pena base, ritenendo corretta la scelta del giudice dell'esecuzione di assumere come pena base quella fissata dal giudice della cognizione per il reato più grave (sentenza n.6). Ha invece accolto la censura relativa alla motivazione degli aumenti per i reati-satellite: la motivazione è risultata insufficiente perché il Tribunale non ha indicato i criteri distinti adottati per ciascun aumento, nonostante gli aumenti fossero in molti casi prossimi o coincidenti con le pene già inflitte in sede di cognizione e la pena base fosse prossima al minimo edittale. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità degli aumenti disposti per la continuazione e ha disposto il rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per un nuovo esame e una motivazione conforme ai principi indicati; ha invece respinto il ricorso nella parte che censurava l'individuazione della violazione più grave.

Norme richiamate

  • art. 628, commi 2 e 3, cod. pen.

    Norma sostanziale relativa ai fatti per i quali l'imputato è stato condannato in una delle sentenze richiamate; usata nel ricordo fattuale ma non oggetto diretto di interpretazione sulla continuazione

  • art. 624-bis cod. pen.

    Più condanne per lo stesso illecito (ricettazione/ricettazione continuata) sono state valutate come violazioni omogenee ai fini della continuazione; la norma è il riferimento sostanziale dei reati-satellite

  • art. 614 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa a uno dei reati contestati (violazione di domicilio) presente nel fascicolo; non oggetto di disputa interpretativa specifica sulla continuazione

  • art. 640 cod. pen.

    Norma sostanziale (truffa) relativa a una delle condanne richiamate; citata a fini descrittivi delle sentenze aggregate

  • art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme procedurali che prescrivono i motivi di ricorso per cassazione: il ricorso è stato proposto in forza di tali lettere (violazione di legge e vizio di motivazione)

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente sul tema dei limiti al cumulo delle pene; la Corte ricorda che il giudice dell'esecuzione deve motivare gli aumenti per i reati-satellite per dimostrare il rispetto dei limiti di proporzione e per escludere un cumulo materiale surrettizio

  • art. 132 cod. pen.

    Norma sul criterio di determinazione della pena nella fase di cognizione: la Corte osserva che l'art. 132 si applica alla fase di cognizione e non può essere invocato per pretendere che il giudice dell'esecuzione riveda la pena base già irrevocabilmente fissata dal giudice della cognizione, salvo mutamento dei parametri legali

  • Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021 e Sez. U., n. 7930 del 21/4/1995

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio secondo cui, in caso di reato continuato, il giudice deve non solo individuare il reato più grave e la pena base, ma anche calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato-satellite; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità degli aumenti, con obbligo più stringente quando le pene risultano prossime o pari al minimo edittale

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può assumere come pena base quella già fissata dal giudice della cognizione per il reato più grave e non è tenuto a rideterminare la pena base richiamando l'art. 132 c.p., salvo mutamento dei parametri legali o altre specifiche ragioni.
  • Quando si applica la continuazione, il giudice deve motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato-satellite: la motivazione deve indicare i criteri adottati e consentire la verifica della proporzionalità e del rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p.
  • Maggiore rigore motivazionale è richiesto se la pena base è stata fissata prossima al minimo edittale o se gli aumenti risultano coincidenti o prossimi alle pene inflitte in sede di cognizione, per evitare un cumulo materiale surrettizio.
  • La carenza di motivazione sugli aumenti di pena può comportare l'annullamento parziale dell'atto e il rinvio al giudice dell'esecuzione per nuova determinazione motivata.
  • Le censure sulla scelta del reato più grave sono difficilmente accolte se il giudice dell'esecuzione si limita a prendere la pena più elevata già stabilita in sede di cognizione e non vi sono mutamenti dei parametri legali o questioni di continuazione interna pregresse.

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