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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12589/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di una società, poi ammessa ad amministrazione straordinaria, di ottenere dall'INPS somme corrispondenti a sgravi contributivi previsti dall'art. 8 della l. n. 223/1991 e non tempestivamente fruiti. In fatto, la società aveva effettuato assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità nell'ambito di una complessa operazione industriale e di appalti/riassorbimenti collegata a imprese dell'indotto e a precedenti intese sindacali. La Corte d'appello aveva negato il beneficio ritenendo che l'operazione fosse sostanzialmente elusiva, priva di un reale incremento occupazionale, e quindi ricadente nel divieto di cui all'art. 8, comma 4-bis. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991, sostenendo che le ragioni ostative allo sgravio dovessero riferirsi solo ai lavoratori collocati in mobilità nei sei mesi precedenti l'assunzione; 2) violazione dell'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991, censurando l'affermazione della Corte territoriale secondo cui le assunzioni erano preordinate all'assorbimento di lavoratori di imprese già controllate di fatto e non producevano nuova occupazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 non va letto come norma che delimita in modo esclusivo il periodo di operatività della causa ostativa, ma come previsione che individua circostanze fattuali sintomatiche di fittizietà dell'operazione e quindi di insussistenza dei presupposti sostanziali per il beneficio. Ha giudicato invece inammissibile il secondo motivo perché diretto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito sulla finalità elusiva dell'operazione e sulla mancanza di un effettivo incremento occupazionale, censura non proponibile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Non sono state liquidate spese per difetto di attività difensiva dell'INPS; è stato inoltre dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; la Corte esclude che vi sia stata una violazione rilevante, perché il nodo decisivo era l'applicazione dell'art. 8 l. n. 223/1991 sulla base degli accertamenti di merito.

  • art. 8, commi 4 e 4-bis, l. n. 223/1991

    Lo sgravio contributivo presuppone un'effettiva finalità di ricollocamento e incremento occupazionale; la causa ostativa del comma 4-bis opera come indice legale di operazione fittizia e fraudolenta, escludendo il beneficio quando l'assunzione si inserisce in un assetto di collegamento o controllo volto a replicare situazioni occupazionali preesistenti.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel ricorso per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che tale doglianza, sostanzialmente diretta contro l'accertamento di fatto, è inammissibile in sede di legittimità.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    È l'unico spazio entro cui può essere denunciato il vizio attinente all'omesso esame di fatti decisivi; fuori da tale perimetro non è consentita una rivalutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma procedurale richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il beneficio degli sgravi contributivi previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità richiede non solo il rispetto formale delle condizioni temporali, ma anche la sostanziale assenza di operazioni coordinate o fraudolente volte a simulare nuova occupazione.
  • La causa ostativa di cui all'art. 8, comma 4-bis, l. n. 223/1991 va letta come norma antiabuso: individua situazioni che rivelano la fittizietà dell'operazione e, in tali casi, esclude il diritto allo sgravio per mancanza del suo presupposto economico-sociale.
  • Quando il giudice di merito accerta che le assunzioni non hanno determinato un effettivo incremento occupazionale ma soltanto il riassorbimento di personale già impiegato nell'indotto, tale apprezzamento di fatto non è sindacabile in cassazione se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale nei termini dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contestare il merito dell'apprezzamento istruttorio compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaAbuso del dirittoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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