Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23160/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento emessa ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione a una precedente sentenza di primo grado favorevole all'Amministrazione, poi confermata in appello e infine gravata da ricorso per cassazione dal contribuente. Nel corso del giudizio di merito l'Ufficio ha annullato in autotutela l'atto impositivo presupposto, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, compensando le spese. Il ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c. per avere il giudice compensato le spese senza adeguata motivazione, sostenendo che l'annullamento in autotutela avrebbe implicitamente riconosciuto l'originaria inesistenza del presupposto impositivo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 92 c.p.c., assumendo la mancanza dei presupposti per la compensazione; con il terzo ha lamentato violazione degli artt. 112, 113, 115, 116, 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per omessa pronuncia sulle spese del primo grado, per insufficienza della motivazione sulla compensazione e per improprio richiamo a una precedente sentenza relativa al medesimo avviso di accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto congiuntamente i tre motivi, rilevando che la declaratoria di cessazione della materia del contendere non impedisce di verificare i presupposti della compensazione delle spese, ma che nel processo tributario essa richiede una motivazione espressa e non illogica sulle gravi ed eccezionali ragioni giustificative. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la disciplina delle spese processuali attenendosi ai principi indicati, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Costituisce il fondamento formale delle censure di legittimità mosse alla sentenza impugnata.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla regolazione delle spese; la Corte non lo applica direttamente, ma reputa fondata la censura in relazione alla motivazione della compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    È invocato per contestare la compensazione delle spese; nel processo tributario la compensazione è ammessa solo con adeguata motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni.

  • art. 112 c.p.c.

    È dedotto per omessa pronuncia sulle spese del primo grado.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato tra le norme asseritamente violate nella motivazione sulla regolazione delle spese.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato tra le norme processuali asseritamente violate.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare carenza di motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    È richiamato a fondamento del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente.

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere non esclude di per sé la valutazione sulla regolazione delle spese.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    La compensazione ope legis delle spese è diversa dalla compensazione discrezionale e costituisce conseguenza automatica dell'estinzione del giudizio.

  • art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    "Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio."

    Nel processo tributario la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi previsti dalla norma e deve essere sorretta da espressa motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni; una motivazione illogica o erronea integra violazione di legge.

  • art. 68 d.lgs. n. 546 del 1992

    È la base normativa dell'intimazione di pagamento oggetto della controversia, emessa in relazione a una precedente decisione tributaria.

  • art. 9, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 156 del 2015

    È richiamato quale intervento modificativo dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992.

  • Cass., 14 febbraio 2017, n. 3950

    Richiamata a sostegno del principio per cui la cessazione della materia del contendere non impedisce automaticamente la valutazione sulle spese.

  • Cass., 21 settembre 2010, n. 19947

    Richiamata a sostegno del medesimo principio sulla distinzione tra estinzione e regolazione discrezionale delle spese.

  • Corte costituzionale n. 274 del 2005

    Richiamata in tema di compatibilità della disciplina sulla compensazione nel processo tributario.

  • Cass., 3 aprile 2024, n. 8834

    Richiamata per il principio secondo cui, in caso di cessazione della materia del contendere, non segue necessariamente la soccombenza virtuale se l'annullamento dell'atto non dipende da manifesta illegittimità originaria.

  • Cass., 13 aprile 2016, n. 7273

    Richiamata nello stesso senso sul rapporto tra cessazione della materia del contendere e condanna alle spese.

  • Cass., 26 ottobre 2011, n. 22231

    Richiamata nello stesso senso.

  • Cass., 15 aprile 2025, n. 9878

    Richiamata per ribadire che la compensazione nel processo tributario esige una motivazione sulle gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass., 8 aprile 2024, n. 9312

    Richiamata per il medesimo principio sulla motivazione della compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la declaratoria di cessazione della materia del contendere non comporta automaticamente la compensazione ope legis delle spese quando il giudice effettui una diversa regolazione discrezionale fondata sull'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La compensazione delle spese nel processo tributario richiede l'esplicitazione in motivazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono; una motivazione meramente apparente, illogica o fondata su elementi eccentrici rispetto al decisivo profilo dell'originaria legittimità dell'atto integra violazione di legge.
  • Quando l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve tener conto delle ragioni concrete dell'annullamento e non può essere disposta in modo apodittico, specialmente se si discute se l'atto fosse illegittimo ab origine.
  • La soccombenza virtuale non è un automatismo nella cessazione della materia del contendere: occorre verificare se l'annullamento dell'atto dipenda da una manifesta illegittimità originaria o da sopravvenienze/documenti prodotti nel corso del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.