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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi-investitori)

La controversia

La controversia nasceva da rapporti di intermediazione mobiliare intrattenuti con una struttura operante nel settore finanziario, poi sottoposta a sospensione cautelare e dichiarata fallita. I creditori-investitori avevano insinuato i propri crediti al passivo fallimentare, ottenendo solo un recupero parziale. Successivamente domandavano il risarcimento del danno nei confronti dell'autorità di vigilanza, assumendo che l'omesso e negligente controllo avesse consentito la protrazione dell'attività illecita o irregolare dell'intermediario. I giudici di merito avevano però ritenuto prescritto il credito risarcitorio, osservando che la domanda di insinuazione al passivo era stata formulata come domanda di restituzione delle somme e non come azione risarcitoria, con conseguente mancata estensione degli effetti interruttivi della prescrizione nei confronti del terzo vigilante. In cassazione i ricorrenti censuravano tale impostazione deducendo violazione degli artt. 1310, 2055, 2943 e 2945 c.c. e delle norme fallimentari richiamate, oltre a omesso esame del contenuto delle domande di insinuazione al passivo, sostenendo che la domanda concorsuale dovesse valere anche quale fatto interruttivo verso il corresponsabile della perdita patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo e il terzo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione. La Corte ha affermato che, nel fallimento della società fiduciaria, l'ammissione allo stato passivo interrompe la prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura e che tale effetto si estende anche al coobbligato solidale tenuto al risarcimento del danno da perdita dei capitali affidati, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c. Il giudice di rinvio dovrà uniformarsi a tale principio e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 105 c.p.c.

    intervento volontario ex art. 105 cod.proc.civ.

    richiamato solo per qualificare l'intervento nel giudizio di merito.

  • art. 360 c.p.c.

    norma di riferimento per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 1310 c.c.

    l'effetto interruttivo della prescrizione derivante dall'atto compiuto nei confronti di uno dei coobbligati si estende agli altri coobbligati solidali.

  • art. 2055 c.c.

    richiamato per qualificare la responsabilità concorrente della società inadempiente e del soggetto vigilante come concorso di cause del medesimo danno.

  • art. 2943 c.c.

    norma sulla interruzione della prescrizione richiamata dai ricorrenti.

  • art. 2945 c.c.

    norma sulla durata ed effetti dell'interruzione della prescrizione richiamata dai ricorrenti.

  • art. 97 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel testo normativo previgente.

  • art. 59 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel testo normativo previgente.

  • art. 72 l. fall.

    richiamato dai ricorrenti nel testo normativo previgente.

Massime di principio

  • Nel caso di fallimento di una società fiduciaria o di intermediazione, la domanda di insinuazione al passivo proposta dal creditore per il recupero dei capitali affidati può integrare un fatto interruttivo della prescrizione con effetto permanente per tutta la durata della procedura.
  • L'effetto interruttivo della prescrizione si estende al coobbligato solidale che sia tenuto al risarcimento del medesimo danno, anche se la sua obbligazione ha titolo nella responsabilità per omessa vigilanza e non nella restituzione delle somme.
  • Ai fini dell'art. 1310 c.c., ciò che rileva non è la diversa qualificazione formale della domanda nei confronti del fallimento come restitutoria o risarcitoria, bensì l'identità sostanziale del fatto dannoso e del pregiudizio patrimoniale azionato.
  • L'eventuale recupero parziale del credito in sede concorsuale incide solo sulla quantificazione del residuo danno esigibile verso il corresponsabile, ma non esclude né attenua l'effetto interruttivo della prescrizione nei suoi confronti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniObbligazioni solidaliInadempimentoLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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