Cassazione Civile, Ordinanza n. 04108/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di maggiori ritenute IRPEF operate nell'anno 2004 sul trattamento di previdenza integrativa aziendale FONDENEL percepito da un ex dirigente ENEL. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso applicando all'importo la disciplina fiscale ritenuta corretta dal giudice tributario. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il contribuente ha resistito con controricorso. Successivamente, è intervenuto un accordo tra le parti e il controricorrente ha depositato atto di rinuncia; l'Avvocatura erariale ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e al controricorso, ritenute rituali e intervenute in virtù di un espresso accordo transattivo sulla lite. Sussistendo i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non ha pronunciato sulle spese, essendo intervenuta l'adesione della controparte alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'obbligo di versare il doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, valorizzando che il relativo presupposto era sopravvenuto alla proposizione del ricorso e che la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria, quindi di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se rituale, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio.
In presenza di rinuncia rituale e delle condizioni di legge, la Corte dichiara l'estinzione e, se vi è adesione della controparte, non provvede sulle spese.
art. 391, ultimo comma, c.p.c.
Non si pronuncia sulle spese quando la rinuncia è espressamente accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il doppio contributo unificato non si applica quando il relativo presupposto sopravviene alla proposizione del ricorso; la disposizione, inoltre, è di natura eccezionale e sanzionatoria e va interpretata restrittivamente.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso e al controricorso, se effettuata ritualmente da entrambe le parti e inserita in un accordo sulla lite, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando la rinuncia è accettata dalla controparte, la Corte non deve provvedere sulle spese processuali.
- Il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto se il presupposto normativo si realizza dopo la proposizione del ricorso; trattandosi di norma eccezionale e sanzionatoria, non è suscettibile di applicazione estensiva.
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