Cassazione Penale, Ordinanza n. 17163/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una decisione della Corte di appello emessa in sede di rinvio, dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione limitato al solo trattamento sanzionatorio. L'imputato era stato condannato per avere importato dal Marocco e trasportato circa 200 kg di hashish, nonché per avere detenuto a fine di spaccio hashish, marijuana, cocaina e DMT. Con un unico motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla pena, ritenuta eccessiva, contestando in particolare gli aumenti applicati per i reati in continuazione e lamentando il difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione. La Corte territoriale aveva già esaminato sia l'appello dell'imputato sia quello del Procuratore generale sull'aumento di pena ex art. 81 c.p., confermando la congruità dell'aumento in ragione della capacità criminale dell'imputato, della natura organizzata e articolata della condotta, dell'impiego di più soggetti, dei precedenti specifici e della programmata ulteriore importazione non eseguita per l'emergenza pandemica.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul trattamento sanzionatorio fosse ampia e congrua, e che le doglianze del ricorrente si risolvessero in una sollecitazione a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato per giustificare l'aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati contestati; la Corte ha ritenuto congruo l'aumento applicato dal giudice di merito in relazione alla gravità della condotta e alla personalità del reo.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione al criterio dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- In sede di legittimità la doglianza sulla quantificazione della pena è inammissibile quando si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, se la sentenza impugnata contiene una motivazione non manifestamente illogica e adeguata sul trattamento sanzionatorio.
- L'aumento di pena per continuazione è legittimamente sostenuto da una motivazione che valorizzi la struttura organizzata della condotta, la pluralità delle fasi esecutive, il coinvolgimento di più soggetti, la capacità criminale dell'imputato e i precedenti specifici.
- La congruità della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia dato conto degli elementi rilevanti per il giudizio di personalità e per la determinazione dell'aumento ex art. 81 c.p., senza vizi logici o violazioni di legge.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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