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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33945/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 669 c.p.p.; il difensore deduceva violazione del principio del ne bis in idem perché a carico del ricorrente erano stati emessi due decreti applicativi della misura di prevenzione (Giugno 2001 e Gennaio 2010) basati, secondo la difesa, sulle stesse risultanze del procedimento penale "Trina" e sulla stessa condotta di sottrazione alla giurisdizione (latitanza iniziata nel 1998). Si contestava altresì che il Tribunale non avesse valutato gli indizi secondo i criteri di cui all'art. 649 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inapplicabile il vizio di ne bis in idem perché il secondo decreto di aggravamento si fondava su elementi nuovi e diversi rispetto al primo: il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e la perdurante inottemperanza all'esecuzione della condanna (latitanza protratta con rete di protezioni), che attualizzavano e accrescevano la pericolosità sociale. La Corte ha inoltre considerato che non sussisteva violazione dell'art. 649 c.p.p. per mancanza di identità dei fatti presi in considerazione nei due decreti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 669 c.p.p.

    Norma richiamata come titolo dell'istanza con cui la difesa aveva impugnato il provvedimento del giudice di prevenzione; procedimento utilizzato per contrastare il decreto di prevenzione.

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in ordine ai criteri di valutazione degli indizi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse violazione perché i fatti considerati nei due decreti non erano identici e pertanto non operava il divieto di riesame basato sugli stessi indizi.

  • art. 83, comma 12-ter, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. L. 24 aprile 2020, n. 27)

    Richiamato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore Generale; citazione di natura procedurale sulla formulazione della requisitoria davanti alla Corte.

  • Principio del ne bis in idem (giurisprudenziale/extra-normativo)

    Principio evocato dalla difesa ma interpretato dalla Corte alla stregua della giurisprudenza consolidata: applicabile anche alle misure di prevenzione, ma con la riserva "rebus sic stantibus" che consente una nuova valutazione se emergono ulteriori elementi, anteriori o successivi, non valutati in precedenza, che aggravino la pericolosità.

Massime di principio

  • Il principio del ne bis in idem può ostare a nuove misure di prevenzione solo se non emergono elementi nuovi o non valutati che modificano la valutazione della pericolosità (applicazione del vincolo "rebus sic stantibus").
  • La trasformazione o l'aggravamento di una misura di prevenzione è legittima quando si fonda su elementi diversi e successivi (es. passaggio in giudicato della condanna, protratta latitanza) rispetto a quelli che hanno dato luogo al primo provvedimento.
  • Per contestare validamente un secondo provvedimento il ricorrente deve dimostrare l'identità sostanziale dei fatti e l'assenza di nuovi elementi che giustifichino la revisione della misura; una mera riproposizione della tesi della "medesimezza" è insufficiente se il giudice ha motivato l'esistenza di elementi nuovi.
  • La latitanza protratta e l'esistenza di una rete di protezioni che assicuri l'impunità possono concretamente essere valutate come nuovi indici di pericolosità sociale idonei ad aggravare una misura di prevenzione.
  • In sede di impugnazione è essenziale confrontarsi con l'intero corpo argomentativo del giudice di merito; omissioni o attacchi parziali alla motivazione rendono più probabile l'inammissibilità del ricorso e l'addebito delle spese/ammende.

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