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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11567/2025 del 02/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da plurime ordinanze-ingiunzione emesse dalla Prefettura di Roma per accessi non autorizzati in corsie riservate e in zona a traffico limitato da parte di un’autovettura in uso alla cooperativa e abbinata a licenza taxi, per fatti compresi tra aprile e maggio 2018. La cooperativa aveva chiesto l’annullamento delle sanzioni davanti al Giudice di Pace, ma il ricorso era stato rigettato perché il veicolo risultava estromesso dalla lista bianca dei mezzi autorizzati. In appello la cooperativa aveva sostenuto, tra l’altro, che l’estromissione non era mai stata contestata né comunicata, che il veicolo era legittimato all’accesso in quanto taxi con licenza e carta di circolazione regolarmente prodotte, che la licenza non era scaduta, che mancava l’elemento soggettivo della violazione e che, in subordine, doveva applicarsi il cumulo giuridico. Il Tribunale di Roma ha però dichiarato l’appello inammissibile per tardività, ritenendo decorso il termine lungo ex art. 327 c.p.c. La cooperativa ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo error in procedendo e violazione/falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c. in relazione alle norme emergenziali anti-COVID, sostenendo che la sospensione dei termini processuali avesse reso tempestivo l’appello depositato il 10 luglio 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha affermato che i termini per impugnare, sospesi dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 in base alla normativa emergenziale richiamata, hanno ricominciato a decorrere dal 12 maggio 2020. Di conseguenza, il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c. scadeva il 16 luglio 2020 e l’appello depositato il 10 luglio 2020 era tempestivo. La sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello è stata cassata, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione perché esamini nel merito le censure dell’appellante e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 22 L. 24 novembre 1981, n. 689

    Viene richiamato come base del ricorso avverso le ordinanze-ingiunzione davanti al Giudice di Pace.

  • art. 327 c.p.c.

    È il termine lungo per impugnare; la Corte lo applica tenendo conto della sospensione emergenziale dei termini processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per cassazione, prospettato come error in procedendo.

  • art. 83 D.L. n. 18/2020

    Ha disposto la sospensione dei termini processuali, inclusi quelli per le impugnazioni, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogati dalla normativa successiva.

  • art. 36, comma 1, D.L. n. 23/2020

    Ha prorogato al 11 maggio 2020 il termine finale della sospensione dei termini processuali emergenziali.

  • art. 3 L. n. 689 del 1981

    La ricorrente lo richiama come scriminante per l’assenza dell’elemento soggettivo nella violazione contestata.

  • art. 8 L. n. 689 del 1981

    È invocato dalla cooperativa quale disciplina del cumulo giuridico, ma tale questione non viene decisa nel merito dalla Corte.

  • art. 17 del Regolamento di DCC n. 214/1998

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la vidimazione della licenza taxi era ancora valida al momento delle contestazioni.

Massime di principio

  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, il termine lungo ex art. 327 c.p.c. deve essere coordinato con le sospensioni straordinarie dei termini processuali previste dalla normativa emergenziale, con conseguente proroga della scadenza finale.
  • Quando un termine processuale è sospeso per legge, il suo decorso riprende dal giorno successivo alla cessazione della sospensione, e la verifica della tempestività dell’impugnazione deve essere compiuta computando integralmente il periodo sospensivo.
  • Se l’appello è tempestivo, la dichiarazione di inammissibilità per tardività va cassata e il giudice di rinvio deve esaminare il merito delle censure non ancora decise.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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