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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24565/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (candidato)

La controversia

La controversia nasce dalle elezioni per la composizione del Consiglio nazionale forense per il quadriennio 2019-2022. La Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava ineleggibile, per il distretto di Catanzaro, un avvocato risultato eletto e respingeva la domanda di proclamazione, in suo luogo, del professionista ricorrente. Il ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della legge n. 247/2012 e dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382/1944, sostenendo che la norma sulle elezioni suppletive era riferita solo a morte, dimissioni e assenza protratta, e non poteva essere estesa in via analogica al caso di ineleggibilità, mancando identità di ratio. Con il secondo motivo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe affermato l'applicazione analogica della norma senza spiegare la lacuna normativa né confrontare le fattispecie previste con l'ipotesi dell'ineleggibilità individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo già risolto dalla giurisprudenza di legittimità il problema dell'applicabilità analogica dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. lgt. n. 382/1944 al caso di candidato ineleggibile. Ha richiamato il principio secondo cui, quando l'elezione di un candidato è invalida sin dall'origine per ineleggibilità o incandidabilità, tale elezione deve considerarsi tamquam non esset e il posto va attribuito al professionista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze tra i non eletti, senza ricorrere a elezioni suppletive previste per ipotesi diverse e sopravvenute. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio, con decisione nel merito: il ricorrente è stato dichiarato eletto quale componente del Consiglio nazionale forense in sostituzione del candidato ineleggibile. Le spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Consiglio nazionale forense e del candidato ineleggibile.

Norme richiamate

  • art. 34 l. n. 247/2012

    Il rinvio al d.lgs. lgt. n. 382/1944 opera solo per quanto non espressamente previsto dalla disciplina speciale del Consiglio nazionale forense.

  • art. 15, comma 3, d.lgs. lgt. n. 382/1944

    "Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive"

    La disposizione è applicabile solo alle ipotesi espressamente contemplate e non può essere estesa in via analogica al caso di ineleggibilità del candidato eletto.

  • art. 14 preleggi

    È richiamato come fondamento del divieto di applicazione analogica delle norme speciali a casi diversi da quelli previsti.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È evocato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente, ma il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Nelle elezioni degli organi professionali, l'elezione di un candidato ineleggibile o incandidabile è nulla ab origine e non produce effetti; il seggio va attribuito al primo dei non eletti che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
  • Le norme speciali che prevedono elezioni suppletive per morte, dimissioni o assenza protratta dei componenti non sono estensibili analogicamente all'ipotesi di ineleggibilità, in assenza di identità di ratio e per il divieto di analogia delle disposizioni speciali.
  • Quando la questione è già risolta da un consolidato orientamento di legittimità e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e provvedere direttamente nel merito.
  • La censura di motivazione apparente resta assorbita se il motivo principale che investe la regola sostanziale applicata dal giudice di merito viene accolto e conduce alla decisione finale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAssemblea
RamiProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneImpugnazione delibere assembleari
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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