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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19706/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società, esercente attività commerciale, aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio contestava, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, l'indebita deduzione di costi ritenuti non inerenti e non documentati, l'omessa imputazione a ricavi di corrispettivi non dichiarati, l'omessa registrazione di corrispettivi e l'errata applicazione del regime del margine con indebita compensazione di margini negativi. La medesima società aveva poi impugnato la cartella di pagamento emessa per la riscossione frazionata del tributo in pendenza di ricorso. Dopo l'accoglimento solo parziale in primo grado e il rigetto dell'appello dell'Ufficio in CTR, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: il giudizio si era svolto senza la partecipazione necessaria di tutti i soci e della società, trattandosi di accertamento unitario riferito a redditi imputati per trasparenza ai soci di società di persone.

La decisione

La Corte ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario originario. Ha rimesso le parti davanti alla CTP di Lucca per la rinnovazione del giudizio, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. I motivi di ricorso dell'Agenzia sono rimasti assorbiti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, poiché la decisione è stata assunta su rilievo d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    ai sensi dell'art. 5 TUIR

    i redditi della società di persone sono imputati ai soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, con conseguente unitarietà dell'accertamento

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 546/92

    nei giudizi tributari con litisconsorzio necessario occorre integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti interessati

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29

    richiamato solo come norma che consente la riunione dei giudizi, senza incidere sulla necessità del contraddittorio unitario

Massime di principio

  • In materia di accertamenti relativi ai redditi delle società di persone e dei soci, la controversia ha natura inscindibile quando investe elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria; perciò società e soci devono partecipare tutti al medesimo processo, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari nel giudizio tributario determina una nullità assoluta del procedimento e delle sentenze rese, nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Quando la Corte rileva d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio, i motivi di ricorso contro il merito restano assorbiti e il giudizio va rinnovato davanti al primo giudice, previa integrazione del contraddittorio.
  • Nei giudizi tributari decisi su rilievo officioso concernente il litisconsorzio necessario, le spese possono essere compensate, tenuto conto della natura processuale della decisione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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