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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25948/2026 del 29/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Per l’anno d’imposta 2011 l’Agenzia delle entrate notificava alla società esercente il trasporto pubblico locale un avviso di accertamento recuperando a tassazione, ai fini delle imposte dirette, 1.610.089 euro indicati come variazione in diminuzione. La società sosteneva che si trattasse di contributi destinati al ripiano dei disavanzi del servizio, non imponibili ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 833/1986; l’Ufficio li qualificava invece come corrispettivi per servizi resi nell’ambito dei contratti di servizio e rilevava inoltre che nel conto erano confluiti anche ricavi da vendita di biglietti. L’accertamento contestava altresì detrazioni IVA per 84.000 euro relative a un’operazione seguita dalla risoluzione del contratto per inadempimento e dalla mancata emissione di nota di credito, nonché detrazioni riferite a operazioni oggettivamente inesistenti per imponibili pari a 91.145 euro. Il maggior reddito era imputato per trasparenza ai soci, destinatari di distinti avvisi ai fini IRPEF. La CTP di Frosinone, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che, in assenza dei contratti di servizio, il rapporto fosse ancora regolato dalla disciplina dei contributi pubblici. La CTR del Lazio, con sentenza n. 3485/2022 depositata il 27 luglio 2022, rigettava sia l’appello principale dell’Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per motivazione apparente, contraddittoria e incomprensibile; il secondo deduceva, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 85 TUIR, dell’art. 2697 c.c. e della disciplina nazionale e regionale sul trasporto pubblico locale, sostenendo che le somme fossero ricavi imponibili derivanti da contratti di servizio anche in caso di proroga degli affidamenti. I contribuenti eccepivano la tardività del ricorso principale e proponevano ricorso incidentale con tre motivi: violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questione non devoluta; motivazione apparente sulla riconducibilità dei ricavi al regime di non imponibilità; motivazione apparente sulla detraibilità IVA.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione di tardività: applicando la sospensione di undici mesi prevista dall’art. 1, comma 199, della legge n. 197/2022, il termine d’impugnazione scadeva il 27 gennaio 2024 e, cadendo di sabato, era prorogato al 29 gennaio 2024, data in cui il ricorso fu notificato via PEC. Ha precisato che, nel caso concreto, la sospensione feriale si cumulava con il termine naturale ex art. 327 c.p.c., mentre era assorbita nel periodo della sospensione straordinaria. Ha accolto il primo motivo principale: la sentenza della CTR non esponeva adeguatamente le questioni e i motivi d’appello e conteneva affermazioni contraddittorie e apodittiche, senza rendere intelligibile il percorso logico-giuridico della decisione. In particolare, le statuizioni sui ricavi da traffico, sui contributi, sui corrispettivi del servizio e sull’indebita detrazione IVA non consentivano di comprendere l’effettiva ragione del rigetto degli appelli. Il secondo motivo principale e tutti e tre i motivi incidentali sono stati assorbiti, senza decisione nel merito. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 199, L. 197/2022

    Ne deriva che, per effetto della predetta sospensione, il dies ad quem per l’impugnazione della sentenza della CTR veniva a scadere il 27/01/2024, termine che, cadendo di sabato, è stato prorogato ex art. 155 c.p.c. al 29/01/2024.

    La sospensione straordinaria di undici mesi prevista dalla disposizione ha differito la scadenza del termine d’impugnazione, determinata tenendo conto anche della proroga per scadenza in giorno festivo.

  • art. 327 c.p.c.

    Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il 27/07/2022, sicché il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini, scadeva il 27/02/2023.

    Il termine lungo semestrale per impugnare è calcolato considerando la sospensione feriale; nel caso deciso, la successiva sospensione straordinaria ne ha differito ulteriormente la scadenza.

  • art. 155 c.p.c.

    Ne deriva che, per effetto della predetta sospensione, il dies ad quem per l’impugnazione della sentenza della CTR veniva a scadere il 27/01/2024, termine che, cadendo di sabato, è stato prorogato ex art. 155 c.p.c. al 29/01/2024.

    La scadenza processuale che cade di sabato è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

    La motivazione deve rendere percepibili le ragioni della decisione e il percorso seguito dal giudice; se è solo graficamente presente ma non consente tale comprensione, la sentenza è nulla.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità – come, nel caso di specie, ha correttamente fatto l’Ufficio ricorrente, dovendosi con ciò rigettare l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dai controricorrenti - ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità processuale per motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile è denunciabile in cassazione ai sensi del n. 4.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    In particolare, si è rilevato che è apparente, con conseguente nullità della relativa sentenza, la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativa applicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass. 03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, consentendo il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio.

  • art. 112 c.p.c.

    Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., in quanto, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ravvisare un profilo di soccombenza della società contribuente nella parte in cui la CTR ha pronunciato sull’imponibilità dei ricavi derivanti dalle vendite, pur in assenza di elementi per discriminare ricavi diversi da quelli corrispondenti ai contributi per il ripianamento delle perdite degli esercenti il servizio di trasporto pubblico, ritenuti esenti, la sentenza impugnata avrebbe statuito su profili non devoluti nell’appello dell’Agenzia delle entrate, così violando il c.d. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

    La norma è richiamata quale fondamento del motivo incidentale relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non lo esamina, avendolo dichiarato assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 85 del t.u.i.r., dell’art. 2697 c.c., della legge reg. Lazio n. 30/1998 e del d.lgs. n. 422/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR considerato che, ai sensi dell’art. 85 cit., i corrispettivi delle prestazioni di servizi sono considerati come “ricavi”, tassabili ai fini delle imposte dirette.

    La disposizione è invocata per denunciare l’errata applicazione della disciplina sostanziale; il motivo è stato assorbito e la Corte non ha deciso la questione.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice, sicché la sua ricostruzione richiederebbe congetture dell’interprete.
  • È nulla per motivazione apparente la sentenza che non riferisce in modo comprensibile i fatti e le questioni dedotte, non espone il percorso logico-giuridico o contiene affermazioni tra loro irriducibilmente contraddittorie, apodittiche o obiettivamente incomprensibili.
  • La motivazione deve consentire il controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e raggiungere il minimo costituzionale; il richiamo astratto a principi e norme, senza un collegamento intelligibile con i fatti e con gli elementi di causa, non è sufficiente.
  • La nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente è denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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