Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile sovrastante o dal lastrico solare dell'edificio, che avrebbero causato danni al soffitto e alle pareti di un balcone dell'appartamento della ricorrente. In primo grado la proprietaria aveva chiesto la condanna del vicino al ripristino dei danni e al risarcimento. Il convenuto aveva eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la causa delle infiltrazioni fosse un lastrico solare condominiale, e aveva chiesto la chiamata del condominio. Il condominio, costituitosi, aveva contestato la propria legittimazione passiva e anche la legittimazione attiva della danneggiata. Il giudice di pace aveva accolto la domanda contro il proprietario dell'immobile sovrastante e condannato il condominio alle spese. In appello, il tribunale aveva rigettato l'appello del proprietario e accolto quello del condominio, riformando la decisione e rigettando la domanda della ricorrente, sul rilievo che i danni accertati riguardavano solo il "sottobalcone" di proprietà esclusiva del convenuto. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: 1) falsa applicazione degli artt. 75 e 112 c.p.c., lamentando che il tribunale avesse accolto un appello incidentale del condominio nonostante la sua pretesa carenza di legittimazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e omissione di motivazione sul danno alla salute e sul diritto ad abitare in ambiente salubre; 3) omesso esame di un fatto decisivo e omessa pronuncia sull'appello incidentale con cui aveva chiesto l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione adeguata degli atti e delle allegazioni rilevanti, non consentendo di verificare se la questione sulla legittimazione attiva fosse stata ritualmente devoluta in appello. Il secondo motivo è stato respinto perché il ricorso non chiariva quando e come fosse stata proposta una domanda autonoma di risarcimento del danno alla salute; inoltre, la sentenza di primo grado aveva riconosciuto solo il danno materiale da ripristino, sicché un preteso danno non patrimoniale avrebbe dovuto essere specificamente allegato e, se del caso, devoluto in appello. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la formula del tribunale che dichiarava infondata la domanda doveva intendersi riferita a tutte le richieste, compresa quella di eliminazione delle cause delle infiltrazioni, con esclusione del vizio di omessa pronuncia. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità, poiché gli intimati non hanno svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata sulla legittimazione processuale, ma la Corte non entra nel merito per difetto di autosufficienza del ricorso
invocato per lamentare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la sentenza di appello, dichiarando infondata la domanda, si riferiva a tutte le richieste formulate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa e, secondo la Corte, la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti per consentire il controllo di legittimità
richiamato nel secondo motivo per dedotta motivazione apparente; la censura è respinta perché non rispetta il principio di autosufficienza
art. 111 Cost.
invocato in relazione al vizio di motivazione, ma non ritenuto violato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di falsa applicazione di legge dedotto nel primo motivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
indica il vizio processuale dedotto per nullità della sentenza e motivazione apparente
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato per omesso esame di fatto decisivo; la Corte osserva che il motivo in realtà riguarda un asserito omesso esame di un atto processuale e non di un fatto
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve contenere una esposizione dei fatti e delle allegazioni sufficiente a consentire il controllo della Corte; quando il motivo presuppone il contenuto di atti processuali o documenti, è necessario riportarne in modo essenziale le parti rilevanti, senza che sia richiesta una riproduzione integrale.
- La censura di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza impugnata, con formula di rigetto della domanda o di infondatezza delle pretese, ha implicitamente deciso su tutte le richieste che ne costituiscono sviluppo o articolazione, salvo che emerga un preciso mancato esame di una domanda autonoma e rituale.
- La pretesa al risarcimento di un danno non patrimoniale, quale quello alla salute, deve essere specificamente allegata e ricondotta a una distinta domanda; non è sufficiente la generica richiesta di ristoro dei danni da infiltrazioni o dei soli danni materiali all'immobile.
- Il vizio di motivazione apparente o di omesso esame non può essere dedotto in modo corretto se il ricorrente non indica chiaramente il fatto storico decisivo o l'atto processuale effettivamente trascurato dal giudice di merito.
- La questione della titolarità attiva del rapporto litigioso è in linea generale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo il formarsi di un giudicato interno, ma la sua devoluzione in appello deve risultare chiaramente dagli atti per poter essere scrutinata in cassazione.
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