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Sentenza

Sentenza n. 5898/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del decreto del Questore di Roma del 25 ottobre 2021, notificato in data 8 novembre 2021, di diniego dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 4 febbraio 2021;

Giustizia amministrativa202300938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, con mancato rilascio di un permesso per attesa occupazione o per motivi familiari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Roma che aveva respinto la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo che, in quanto nonno di un cittadino italiano, avrebbe dovuto essere considerato soggetto non espellibile ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Ha sostenuto inoltre che l'amministrazione avrebbe dovuto attivarsi per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, senza ritenere ostative le vicende penali e amministrative emerse. Il diniego era stato motivato dalla mancata produzione del certificato di residenza e della documentazione attestante l'attività lavorativa, dalla mancata dimostrazione dello svolgimento di un'attività lavorativa e dall'assenza di precedenti permessi per lavoro, nonché dalla presenza di plurimi precedenti penali, arresti, deferimenti all'autorità giudiziaria e di un foglio di via obbligatorio, ritenuti indicativi di una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Il ricorrente non ha contestato specificamente tali autonome motivazioni e non ha provato né la residenza, né lo svolgimento di regolare attività lavorativa, né la convivenza con il nipote cittadino italiano.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. In primo luogo, il diniego era sorretto da una pluralità di motivazioni autonome: la mancata documentazione della residenza e della condizione lavorativa e la presenza di plurimi e gravi elementi indicativi di pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Tali motivazioni non erano state contestate e risultavano ulteriormente confermate dalle vicende successive dedotte dall'amministrazione e non contestate dal ricorrente. In secondo luogo, il Tribunale ha escluso che il richiamo all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 imponesse automaticamente la conversione del procedimento in vista del rilascio di un permesso per motivi familiari. Il ricorrente non aveva provato la convivenza con il nipote italiano, presupposto della disposizione, e la stessa norma esclude il divieto di espulsione nei casi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, mediante il richiamo all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Inoltre, non era stata dedotta all'amministrazione l'esistenza di un rapporto familiare concreto, intenso e meritevole di tutela tale da giustificare la permanenza in Italia nonostante i profili di pericolosità. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998

    Disciplina il permesso di soggiorno per attesa occupazione, che l'amministrazione ha ritenuto di non poter concedere nel caso concreto.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi aveva indicato la mancanza del certificato di residenza e della documentazione relativa all'attività lavorativa; il ricorrente non aveva integrato la domanda con la documentazione richiesta.

  • art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998

    «non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1 … degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana»

    Il divieto di espulsione presuppone la convivenza con il parente italiano entro il secondo grado e non opera nei casi richiamati dall'art. 13, comma 1, tra cui il pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La disposizione non impone automaticamente la conversione del procedimento per il rilascio di un permesso per motivi familiari.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato dall'art. 19, comma 2, lett. c), quale eccezione al divieto di espulsione quando lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 10 del regolamento europeo citato nel dispositivo, la base per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato nel dispositivo a tutela dei diritti della parte interessata ai fini dell'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno resta adeguatamente sorretto quando si fonda su una pluralità di motivazioni autonome, ciascuna idonea a giustificare la decisione, e il ricorrente non contesta specificamente la fondatezza di tali motivazioni.
  • Chi invoca il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 deve provare la convivenza con il parente entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana; il mero rapporto di parentela non è sufficiente.
  • Il divieto di espulsione previsto per lo straniero convivente con un parente italiano non opera nei casi richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 286/1998, tra cui la sussistenza di un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
  • La non espellibilità dello straniero non comporta automaticamente l'obbligo dell'amministrazione di convertire il procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, soprattutto quando non sia stata provata la convivenza e non sia stato dedotto un rapporto familiare concreto e meritevole di tutela capace di prevalere sui profili di pericolosità.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieLegami familiari e radicamentoDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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