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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34255/2026 del 23/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello di Roma, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 20 maggio 2025, che aveva rideterminato la pena per il reato di riciclaggio continuato. Con un unico motivo la difesa ha dedotto violazione degli artt. 599-bis e 125 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul calcolo della pena. In particolare, ha lamentato che la pena base della multa fosse stata indicata in euro 4.500 anziché in euro 5.000, sostenendo che l’accordo tra le parti si fosse fondato su presupposti edittali e di calcolo erronei e che ciò avesse inciso sulla legalità della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo non fosse consentito in sede di legittimità e che non ricorresse un’ipotesi di illegalità della pena. Dal verbale dell’udienza del 24 febbraio 2026 davanti alla Corte di appello di Roma risultava il calcolo concordato dalle parti, coincidente con quello riportato nella sentenza impugnata. La determinazione della multa base in euro 4.500 anziché euro 5.000 non aveva comportato una ricaduta pregiudizievole sul calcolo complessivo: l’aumento per la continuazione, pari a sette mesi di reclusione ed euro 700 di multa, era rimasto invariato rispetto al primo grado; erano poi state applicate le diminuzioni per le circostanze attenuanti, con pena finale indicata in tre anni e sette mesi di reclusione ed euro 3.700 di multa, a fronte di quattro anni e sette mesi di reclusione ed euro 5.700 di multa. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • artt. 81, secondo comma, e 648-bis c.p.

    in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 648-bis cod. pen.

    La condanna oggetto della rideterminazione della pena riguardava il reato di riciclaggio in continuazione; la sentenza non sviluppa ulteriori interpretazioni di queste disposizioni.

  • art. 599-bis c.p.p.

    ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 20/05/2025, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente

    La Corte di appello ha rideterminato la pena nell’ambito della decisione adottata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., secondo l’accordo raggiunto dalle parti.

  • art. 125 c.p.p.

    la difesa deduce “l’inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale in relazione agli artt. 599-bis e 125 cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al calcolo della pena”.

    La disposizione è indicata dalla difesa tra quelle asseritamente violate; la Corte non ne offre una distinta interpretazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – della somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Non integra un’ipotesi di illegalità della pena, né determina di per sé un pregiudizio sul trattamento sanzionatorio, l’indicazione di una pena base della multa inferiore a quella stabilita nel precedente grado quando l’aumento per la continuazione resta invariato e il calcolo complessivo concordato dalle parti corrisponde a quello recepito nella sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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