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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00136/2025 del 05/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda la richiesta di rimborso dell’IRPEF trattenuta su somme corrisposte da ENEL a un ex dirigente alla cessazione del rapporto di lavoro, in relazione a un trattamento di previdenza integrativa aziendale (P.I.A.) originato da una polizza vita e invalidità permanente poi convertita. Il contribuente sosteneva che sulla parte imponibile della prestazione dovesse applicarsi l’aliquota del 12,5% prevista per i rendimenti derivanti da polizze vita stipulate anteriormente al 28 aprile 1993, e chiedeva la restituzione della differenza rispetto alla ritenuta del 34,74% operata dal sostituto. Dopo vari gradi di merito e due precedenti cassazioni con rinvio, la C.T.R. aveva nuovamente accolto la domanda di rimborso, ritenendo provata la natura di "rendimento" delle somme sulla base della certificazione ENEL e di una prova logica desunta dalla differenza tra capitale accantonato e importo erogato. L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza del secondo rinvio con due motivi connessi: violazione dell’art. 384 c.p.c. per mancato rispetto del principio di diritto già enunciato dalla Cassazione, e violazione degli artt. 2697 c.c. e 6 L. n. 482/1985 per errata applicazione del regime fiscale agevolato e per mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dei contribuenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i due motivi di ricorso. Ha affermato che il giudice del rinvio non si era uniformato al principio di diritto già fissato dalla Cassazione, secondo cui l’aliquota del 12,5% si applica solo alle somme che costituiscono effettivo rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato, non alle mere differenze contabili o ai risultati di calcoli attuariali. Ha osservato che, nel caso concreto, non era stata dimostrata alcuna specifica operazione di investimento sul mercato da cui desumere un rendimento in senso tecnico, mentre la prova valorizzata dalla C.T.R. si risolveva in una semplificazione inidonea. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario dei contribuenti per rimborso. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico dei resistenti secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; la sua violazione integra motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la nullità della sentenza di rinvio per mancato rispetto del principio di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto al rimborso grava sul contribuente che agisce in senso sostanziale.

  • art. 6 legge 26 settembre 1985, n. 482

    L’aliquota agevolata del 12,5% si applica alle somme che abbiano natura di rendimento nei termini precisati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 13, comma 9, d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    È richiamato quale norma nel sistema di coordinamento del regime fiscale delle prestazioni di previdenza complementare.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    È richiamato quale disposizione concorrente nel quadro normativo della tassazione delle prestazioni previdenziali.

  • art. 376, comma 2, c.p.c.

    L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite è una mera sollecitazione discrezionale, non suscettibile di obbligo di motivazione specifica.

  • art. 139 disp. att. c.p.c.

    Norma richiamata in tema di rimessione alle Sezioni Unite.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la sede in cui le controricorrenti hanno formulato l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può fondare la decisione su un accertamento incompatibile con quel principio.
  • In tema di tassazione delle prestazioni derivanti da previdenza integrativa o da polizze vita, il regime più favorevole del 12,5% spetta solo alle somme che siano effettivo rendimento netto del capitale accantonato, cioè risultato di una gestione/investimento sul mercato, non a importi determinati da meri calcoli attuariali o da differenze contabili.
  • Chi chiede il rimborso dell’imposta deve allegare e provare, in modo specifico, i fatti costitutivi del diritto, inclusa la concreta derivazione delle somme da investimenti idonei a generare un rendimento tassabile con aliquota agevolata.
  • Una certificazione del datore di lavoro o del fondo, se non attesta investimenti effettivi sul mercato, non è di per sé sufficiente a dimostrare la natura di rendimento delle somme erogate.
  • Il rendimento rilevante ai fini fiscali può derivare da gestione sul mercato anche non strettamente finanziaria, ma non coincide con la redditività complessiva del patrimonio dell’ente né con differenze ricostruite ex post in via meramente logico-contabile.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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