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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00134/2025 del 05/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per il recupero di IRPEF relativa all'anno d'imposta 2006, dopo un avviso di accertamento presupposto. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per difetto di prova della notifica dell'avviso; in appello, invece, la CTR ha riformato la decisione ritenendo dimostrata la notifica dell'atto impositivo, eseguita a mezzo posta presso l'indirizzo del destinatario e ricevuta dalla figlia, e ha respinto anche l'eccezione di prescrizione, applicando il termine decennale. In cassazione il contribuente ha dedotto: (1) nullità della costituzione in giudizio dell'Agenzia della riscossione perché assistita da avvocato del libero foro; (2) inutilizzabilità/tardività della documentazione prodotta in appello per provare la notifica dell'avviso, nonché invalidità della notifica per asserita mancanza di attestazione di conformità, firma illeggibile del consegnatario e omessa comunicazione di avvenuta notifica (CAN); (3) erronea esclusione della decadenza dal potere impositivo e della prescrizione quinquennale del credito IRPEF.

La decisione

La Corte rigetta integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, afferma che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi previsti dalle convenzioni con l'Avvocatura dello Stato, senza necessità di ulteriori delibere o formalità, quando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura erariale nel contenzioso tributario. Quanto al secondo motivo, reputa legittima la produzione in appello dei documenti attestanti la notifica dell'avviso, perché nel processo tributario sono ammessi nuovi documenti ex art. 58 d.lgs. 546/1992; considera inoltre inammissibili o infondate le censure sulla copia e sulla prova di conformità, rilevando che il ricorrente non ha specificato adeguatamente la contestazione e non ha proposto querela di falso. È poi inammissibile la doglianza sulla CAN, sia perché non è chiaro a quale procedura si riferisse, sia perché non scalfisce la ratio decidendi della CTR, che ha applicato la presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario tramite notifica diretta a mezzo posta. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene in parte inammissibile per cumulo e confusione di censure e in parte infondato: con notifica rituale dell'avviso, la decadenza ex art. 43 d.P.R. 600/1973 doveva semmai essere fatta valere impugnando l'atto impositivo; inoltre il credito IRPEF si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che i motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici, tassativi e correttamente ricondotti alle categorie del vizio denunciate.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 58

    Nel processo tributario è consentita la produzione di nuovi documenti anche in appello, fuori dai limiti dell'art. 345 c.p.c., quando si tratta di mera difesa.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Le preclusioni sulle eccezioni nuove in appello non impediscono la produzione dell'atto impositivo notificato come difesa contro il ricorso originario.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    Per la notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo si applicano le regole del servizio postale ordinario, non quelle della notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c.

  • art. 1335 c.c.

    L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova che il destinatario sia stato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Con notifica rituale dell'avviso di accertamento, la decadenza dal potere impositivo va fatta valere impugnando l'avviso stesso.

  • art. 2946 c.c.

    Il credito erariale per IRPEF è soggetto al termine ordinario decennale in mancanza di una diversa previsione speciale.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale non si applica al credito IRPEF, perché l'obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo il meccanismo del c.d. raddoppio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la parte resistente può produrre in appello documenti nuovi a sostegno della ritualità della pretesa, poiché l'art. 58 d.lgs. 546/1992 consente una difesa documentale ampia, distinta dalle eccezioni nuove vietate dall'art. 57.
  • La contestazione della produzione documentale in copia deve essere specifica e circostanziata: una censura generica sulla mancata conformità all'originale non è sufficiente, mentre il diniego dell'esistenza stessa del documento segue regole diverse e può richiedere la querela di falso.
  • Nella notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, ciò che rileva è l'arrivo del plico all'indirizzo del destinatario; non è necessaria la relata dell'ufficiale giudiziario né la specifica indicazione nominativa del consegnatario sulla ricevuta, essendo sufficiente la firma del ricevente, anche se illeggibile.
  • La presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. opera quando la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario e può essere vinta solo con la prova, a carico del destinatario, dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione.
  • Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere chiari, specifici e autonomamente scrutinabili: la commistione di più doglianze eterogenee, formulate in modo confuso, comporta inammissibilità per difetto di tassatività e specificità.
  • Se l'avviso di accertamento risulta ritualmente notificato, l'eventuale decadenza dal potere impositivo deve essere fatta valere impugnando l'avviso medesimo, non la successiva cartella; inoltre il credito IRPEF è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione in assenza di una diversa previsione legale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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