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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00133/2025 del 05/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società poi revocata in reclamo dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto non superate le soglie di fallibilità ex art. 1 l. fall. sulla base di una documentazione contabile e investigativa che descriveva la società come sostanzialmente inattiva, priva di beni e con debiti inferiori alla soglia, oltre alla presenza di una società collegata che avrebbe proseguito l’attività. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame del fatto che la società non aveva tenuto le scritture obbligatorie ex art. 2214 c.c., con conseguente assenza di dati contabili attendibili; (2) violazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall. per non avere applicato il principio secondo cui, in mancanza di bilanci regolarmente approvati, incombe sull’imprenditore provare il mancato superamento delle soglie; (3) violazione degli artt. 1, 15 e 98 l. fall. per avere considerato lo stato passivo, ritenuto solo parziale e provvisorio, come prova dell’effettivo indebitamento; (4) violazione degli artt. 1, 15, 18 l. fall., 2560 c.c. e 14 d.lgs. 472/1997, per non avere computato il preteso cumulo dei debiti in presenza di un trasferimento d’azienda tra società collegate; (5) violazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall. per avere escluso il superamento della soglia dell’attivo nonostante l’esistenza di un credito rilevante verso la cessionaria d’azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi mirassero, in sostanza, a una diversa lettura del materiale istruttorio e a una nuova valutazione di fatti riservata al giudice di merito, non consentita in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Ha inoltre osservato che l’assenza di bilanci o scritture contabili non comporta alcuna funzione sanzionatoria nell’accertamento della fallibilità, potendo il giudice desumere il proprio convincimento da altri elementi probatori attendibili; quanto agli ultimi due motivi, ha rilevato anche il difetto di specificità perché il ricorrente non aveva indicato se e quando le questioni del cumulo dell’indebitamento e del credito verso la cessionaria fossero state trattate nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi respinto sul piano processuale con condanna del fallimento alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al versamento di un’ulteriore somma alla cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    disciplina il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso, la Corte d’appello aveva revocato il fallimento e tale decisione è stata poi censurata in cassazione

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    le soglie di fallibilità vanno accertate sulla base del materiale probatorio disponibile; l’assenza di scritture non attribuisce una funzione sanzionatoria ma consente al giudice di ricorrere ad altre prove attendibili

  • art. 15 l. fall.

    richiamato come norma di riferimento per l’accertamento dei presupposti di fallibilità e per la ripartizione dell’onere probatorio in relazione ai dati contabili

  • art. 98 l. fall.

    menzionato con riferimento al valore probatorio dello stato passivo nel quadro dell’accertamento del debito

  • art. 2214 c.c.

    evoca l’obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligatorie

  • art. 2560 c.c.

    richiamato in relazione alla responsabilità per i debiti in caso di trasferimento d’azienda

  • art. 14 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato insieme all’art. 2560 c.c. per sostenere il preteso cumulo di debiti in caso di cessione d’azienda

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    delimita i ristretti limiti del sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto del giudice di merito

  • art. 370 c.p.c.

    indicato per valutare la tempestività del controricorso

  • art. 380 bis c.p.c.

    consente la definizione accelerata e, nel testo applicato, è richiamato anche per l’applicabilità alla causa dei poteri sanzionatori previsti dall’ultimo comma

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna equitativa della parte soccombente per responsabilità aggravata in presenza di ricorso manifestamente infondato o inammissibile

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    consente la condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende nei casi previsti dalla norma

  • art. 1, comma 2, lett. c), l. fall.

    richiamato con riguardo alla soglia dell’indebitamento fallimentare

  • art. 1, comma 2, lett. a), l. fall.

    richiamato con riguardo alla soglia dell’attivo fallimentare

Massime di principio

  • Nell’accertamento dei requisiti di fallibilità, la mancanza o irregolarità delle scritture contabili non produce una sanzione automatica a carico dell’imprenditore: il giudice può fondare la decisione anche su elementi probatori diversi, purché attendibili.
  • La valutazione delle prove e del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola allegazione o ogni elemento istruttorio, essendo sufficiente che esponga una motivazione idonea a rendere comprensibile il percorso logico della decisione.
  • In sede di legittimità, gli accertamenti di fatto sono censurabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non essendo consentita una nuova valutazione delle risultanze processuali.
  • Le censure che, sotto la veste della violazione di legge, mirano in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti o che difettano di specificità per mancata indicazione delle questioni trattate nei gradi di merito sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeContenzioso tributarioCompetenzaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniCommerciale
IstitutiOnere della provaGiudicato

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