Cassazione Civile, Ordinanza n. 00135/2025 del 05/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato in cassazione la sentenza della corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale su istanza di una dipendente e di un creditore professionale. In fatto, la società sosteneva di non superare le soglie di fallibilità previste dall'art. 1, comma 2, l. fall., contestava lo stato di insolvenza affermato dai giudici di merito e deduceva l'insussistenza del requisito di procedibilità delle istanze di fallimento ex art. 15 l. fall., assumendo che il credito erariale non dovesse essere computato perché rateizzato. I tre motivi di ricorso erano formulati come violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 5 e 15 l. fall., ma in concreto miravano a rimettere in discussione l'apprezzamento delle prove e delle risultanze contabili effettuato dai giudici di merito, insistendo sulla presunta attendibilità del bilancio rettificato e sulla non rilevanza di alcuni debiti ai fini della soglia di procedibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero dirette non a denunciare un errore di diritto, ma a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Ha quindi confermato, in via indiretta, la decisione della corte d'appello che aveva ritenuto non provata la non fallibilità della società, sussistente lo stato di insolvenza e integrato il requisito di procedibilità delle istanze di fallimento. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre alle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
L'onere di provare i requisiti di non fallibilità grava sul debitore; la valutazione dell'attendibilità dei bilanci e delle scritture contabili spetta al giudice di merito.
Lo stato di insolvenza è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e corretta.
Il requisito di procedibilità delle istanze di fallimento va verificato considerando i debiti rilevanti; la soglia può risultare superata anche tenendo conto dei debiti erariali insinuati al passivo nonostante la dedotta rateizzazione.
La proposta di definizione accelerata e la conseguente decisione in camera di consiglio sono richiamate come base procedurale della declaratoria di inammissibilità.
La ricorrente è stata condannata sia a una somma equitativa in favore della controparte sia a un'ulteriore somma da versare alla cassa delle ammende, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o delle prove, perché la Corte di cassazione controlla la correttezza giuridica della decisione e non ricostruisce autonomamente i fatti.
- Quando si contesta la dichiarazione di fallimento invocando la non fallibilità, il debitore deve fornire una prova specifica e attendibile dei requisiti dimensionali; il giudice di merito può disattendere bilanci e documenti contabili se emergono elementi concreti di inattendibilità o contraddittorietà.
- La censura per omesso esame di un documento è ammissibile solo se il documento trascurato avrebbe con certezza imposto una decisione diversa, non essendo sufficiente una mera possibilità di esito differente.
- L'accertamento dello stato di insolvenza costituisce valutazione di fatto, censurabile in cassazione solo per vizi radicali della motivazione o errori di diritto, non per semplice dissenso sulla lettura delle risultanze istruttorie.
- Ai fini della procedibilità delle istanze di fallimento rilevano i debiti effettivamente esistenti e considerati dal giudice di merito; la dedotta rateizzazione di un debito non esclude automaticamente il suo rilievo se il tribunale ne ha accertato la persistenza e l'incidenza sulla soglia legale.
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