Cassazione Civile, Ordinanza n. 00137/2025 del 05/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione redditi diversi non dichiarati, ritenendo che la dante causa dei contribuenti avesse posto in essere una cessione d'azienda e non una mera compravendita immobiliare con trasferimento di sole attrezzature. In primo grado la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, limitando la cessione d'azienda al trasferimento delle attrezzature per un importo indicato in lire 30 milioni e annullando in parte l'atto impositivo; la CTR confermava, ma questa Corte, con precedente sentenza, cassava con rinvio per motivazione contraddittoria. Nel giudizio di rinvio la CTR ha nuovamente escluso la cessione d'azienda, ritenendo mancanti elementi essenziali quali avviamento, crediti, debiti, capitale e in generale l'espressione della vita dell'azienda, valorizzando anche la cessazione della locazione e la restituzione della licenza al Comune, nonché l'asserita mancanza di prova dell'esercizio di un'attività aziendale in atto. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 2555 c.c. e dell'art. 67 TUIR, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la natura aziendale del trasferimento nonostante l'azienda possa esistere e trasferirsi anche se inattiva o non ancora funzionante, e che nel caso concreto vi erano elementi documentali e fattuali idonei a dimostrare un complesso organizzato destinato all'attività di campeggio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha escluso che si trattasse di una censura volta a ottenere una nuova valutazione del fatto, qualificando invece la doglianza come errata sussunzione di fatti pacifici nella fattispecie normativa. Nel merito ha affermato che l'azienda è un complesso di beni organizzato strumentale all'impresa e che la sua cessione non presuppone necessariamente l'attualità dell'esercizio dell'attività né la presenza di tutte le componenti tipiche dell'azienda in funzionamento, potendo ricorrere anche in presenza di azienda inattiva o cessata, finché il complesso non sia disgregato o abbia perso l'attitudine all'uso imprenditoriale. Poiché la CTR, nonostante le indicazioni della precedente cassazione, aveva nuovamente escluso la cessione d'azienda sulla base di argomenti ritenuti giuridicamente errati, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame degli elementi fattuali alla luce dei principi indicati.
Norme richiamate
art. 2555 c.c.
L'azienda è un complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa; la sua cessione può riguardare anche un complesso inattivo o cessato, purché permanga l'attitudine all'uso imprenditoriale e non vi sia disgregazione del complesso.
art. 67 TUIR
Ai fini fiscali, la qualificazione del trasferimento come cessione d'azienda rileva per la tassazione dei redditi diversi; la sua configurabilità non dipende dall'attualità della gestione al momento del trasferimento.
Massime di principio
- La cessione di azienda può sussistere anche quando l'impresa non sia attualmente operativa, purché il complesso di beni mantenga una organizzazione unitaria e la concreta attitudine all'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- La mancanza di singole componenti tipiche del patrimonio aziendale, come avviamento, crediti o debiti, non esclude di per sé la cessione d'azienda quando tali assenze derivino dalla temporanea inattività o dalla cessazione dell'attività.
- In sede di legittimità è deducibile la violazione di legge quando il giudice di merito, a fronte di fatti pacifici, ne effettui una sussunzione giuridica errata nella nozione di azienda o di cessione di azienda.
- Se il complesso aziendale è trasferito unitariamente a un unico soggetto e conserva la destinazione produttiva, il giudice deve verificare in concreto se esso sia ancora idoneo a essere utilizzato per l'esercizio dell'impresa, senza arrestarsi alla sola assenza di elementi contabili o gestionali.
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