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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00139/2025 del 05/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall’insinuazione tardiva al passivo fallimentare di un credito residuo derivante da un mutuo fondiario stipulato nel 2007, garantito da ipoteca concessa dai soci illimitatamente responsabili, che il Tribunale aveva ammesso solo in chirografo. Il giudice di merito aveva ritenuto nullo il mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 TUB, richiamando anche il fatto che il finanziamento era stato in concreto destinato a ripianare pregresse esposizioni non garantite, e aveva inoltre escluso la possibilità di una consulenza tecnica per accertare il valore degli immobili ipotecati, valorizzando il tempo trascorso e la perdita della documentazione bancaria. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: con il primo ha censurato la mancata ammissione della CTU e la ritenuta violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 99 l.fall., 1424 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo di aver tempestivamente chiesto la conversione del mutuo fondiario in mutuo ipotecario ordinario; con il terzo ha lamentato la lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, perché l’eccezione di nullità per violazione del limite di finanziabilità era stata introdotta dalla curatela solo con la memoria di costituzione ex art. 99 l.fall., e quindi sarebbe stato necessario concedere un termine per replicare e produrre documenti. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: poiché la specifica eccezione nuova era stata sollevata dalla curatela solo nella memoria difensiva, il tribunale avrebbe dovuto assegnare alla banca un termine a difesa per controdedurre e produrre prove. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto è stato cassato con rinvio al Tribunale di Prato in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il secondo. Ha cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Prato, in diversa composizione, affinché sia garantito il contraddittorio sull’eccezione di nullità del mutuo fondiario per asserito superamento del limite di finanziabilità. In sede di rinvio il giudice potrà tenere conto dell’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui il limite di finanziabilità dell’art. 38 TUB non è elemento essenziale del contratto e non può, di per sé, comportare la nullità del mutuo, né consentire d’ufficio la riqualificazione del rapporto in mutuo ordinario, se la volontà delle parti è stata di stipulare un mutuo fondiario.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    regola l’opposizione allo stato passivo

  • art. 101 l.fall.

    richiamato per la domanda tardiva di insinuazione al passivo

  • art. 38 TUB

    limite di finanziabilità del mutuo fondiario; nella decisione di rinvio si richiama il principio secondo cui non è elemento essenziale del contratto né norma imperativa la cui violazione determini automaticamente nullità

  • art. 2697 c.c.

    invocato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova ai fini della CTU

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla mancata ammissione della CTU

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    dedotto come vizio per violazione del contraddittorio e dell’art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    dedotto in relazione alla mancata ammissione della CTU

  • art. 99 l.fall.

    disciplina il giudizio di opposizione allo stato passivo e consente l’introduzione di eccezioni nuove con la memoria di costituzione, ma nel rispetto del contraddittorio

  • art. 1424 c.c.

    richiamato in tema di conversione del contratto nullo o inefficace in altro contratto valido

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia sulla richiesta di conversione e sulle difese della banca

  • art. 96 l.fall.

    richiamato per l’efficacia di giudicato endofallimentare del passivo non opposto

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in negativo: il giudizio di opposizione allo stato passivo non è appello e non soggiace al relativo divieto di nuove prove

  • art. 51 TUB

    richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sulla vigilanza prudenziale

  • art. 53 TUB

    richiamato nel ragionamento delle Sezioni Unite sulla vigilanza prudenziale

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la curatela può sollevare nuove eccezioni nella memoria di costituzione, ma se l’eccezione è nuova rispetto alla verifica del passivo il giudice deve assicurare il contraddittorio concedendo all’opponente un termine per difendersi e produrre i documenti pertinenti.
  • L’opposizione allo stato passivo ha disciplina propria e non è un appello: non opera il divieto di nuove prove tipico dell’art. 345 c.p.c., ma restano fermi i termini preclusivi dell’art. 99 l.fall. per l’allegazione e produzione delle prove nei rispettivi atti introduttivi.
  • Nel mutuo fondiario, il limite di finanziabilità dell’art. 38 TUB non è, di per sé, un elemento essenziale del contratto né una norma imperativa la cui violazione determini automaticamente la nullità del finanziamento.
  • Se le parti hanno inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale, il giudice non può riqualificare d’ufficio il contratto in mutuo ordinario o in altro tipo negoziale al solo fine di neutralizzarne gli effetti legali, salvo diversa volontà comune delle parti accertata in fatto.
  • Quando una parte introduce per la prima volta in sede di opposizione allo stato passivo una specifica eccezione di nullità o inefficacia del contratto, la controparte deve essere posta in condizione di replicare compiutamente anche sul piano probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoMutuo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInsinuazione e verifica dello stato passivoInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoBuona fede e correttezza

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