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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35154/2025 del 28/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato ritenuto responsabile, in primo grado e poi in appello, del reato di ricettazione di 207 pannelli fotovoltaici di provenienza furtiva, con contestazione e riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale. I fatti risalgono al 27 ottobre 2016. Il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, sostenendo che la Corte territoriale non avesse correttamente valorizzato le dichiarazioni dell'imputato, il quale aveva affermato di avere ricevuto i beni da persona sconosciuta e di averli pagati 3.000 euro; 2) violazione di legge e vizi di motivazione per omessa derubricazione del fatto dall'art. 648 c.p. all'art. 712 c.p., assumendo l'assenza del dolo di ricettazione e la necessità di applicare il favor rei in caso di dubbio sull'elemento soggettivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate entrambe le censure, osservando che la Corte d'appello aveva motivatamente spiegato la sussistenza del dolo di ricettazione e aveva fatto corretta applicazione dei principi di legittimità secondo cui l'elemento soggettivo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza del bene ricevuto. In particolare, l'acquisto di numerosi pannelli fotovoltaici di elevato valore commerciale da uno sconosciuto, in una strada non precisata di Napoli, integrava accettazione del rischio circa l'origine illecita dei beni e non una mera negligenza. È stata inoltre esclusa la possibilità di riqualificare il fatto come incauto acquisto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice della ricettazione; il dolo può essere desunto anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, quando ciò riveli la volontà di occultamento e l'acquisto in mala fede

  • art. 712 c.p.

    richiamato come possibile ipotesi di derubricazione per incauto acquisto, ma esclusa perché nel caso concreto era emersa la consapevole accettazione del rischio dell'origine illecita

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    richiamato per escludere la sussistenza di un vizio di motivazione rilevante in cassazione, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e adeguata

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, poiché tale condotta è sintomatica di una volontà di occultamento compatibile con l'acquisto in mala fede.
  • Non grava sull'imputato un onere probatorio sulla lecita provenienza del bene, ma un onere di allegazione di una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, spiegazione che il giudice di merito valuta secondo i principi del libero convincimento.
  • La valutazione del dolo o della consapevolezza dell'origine illecita della cosa è un apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica, congrua e non manifestamente illogica.
  • La derubricazione da ricettazione a incauto acquisto è esclusa quando gli elementi fattuali consentono di ritenere che l'agente abbia accettato il rischio della provenienza delittuosa del bene, e non si sia limitato a una mera violazione di regole di diligenza.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone censure di merito già esaminate e disattese con motivazione adeguata dai giudici di appello, senza evidenziare un reale vizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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