Cassazione Penale, Ordinanza n. 31603/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio trae origine da una sentenza del G.I.P. che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la mancanza di motivazione sulla omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi ammessi in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
richiama il patteggiamento, cioè l'applicazione della pena su richiesta delle parti, quale base della decisione impugnata
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
indica il reato in materia di stupefacenti oggetto della pena applicata
è la norma invocata dal ricorrente per lamentare l'omessa applicazione dell'istituto, ma la censura non è ritenuta deducibile nel perimetro dell'impugnazione
delimita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; la censura proposta non vi rientra
è richiamata come fonte che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità
art. 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
reato in materia di stupefacenti per cui è stata applicata la pena
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La doglianza relativa all'omessa applicazione di un istituto non compreso tra quelli espressamente consentiti dalla norma sull'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. non può essere esaminata nel merito.
- Quando il ricorso è inammissibile per difetto del tipo di motivo dedotto, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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