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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31603/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo non consentito nel giudizio di legittimità avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. In conseguenza dell'inammissibilità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la declaratoria senza formalità ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudizio trae origine da una sentenza del G.I.P. che, su richiesta ex art. 444 c.p.p., ha applicato all'imputato la pena di anni tre di reclusione ed euro 14.000 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la mancanza di motivazione sulla omessa applicazione dell'istituto previsto dall'art. 129-bis c.p.p. La Corte ha rilevato che tale doglianza non rientra tra i motivi ammessi in cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non attiene alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, né all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento sono deducibili solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
  • La doglianza relativa all'omessa applicazione di un istituto non compreso tra quelli espressamente consentiti dalla norma sull'impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. non può essere esaminata nel merito.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto del tipo di motivo dedotto, la Corte può dichiararlo senza formalità e applicare le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse spese processuali e somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti

Testo integrale

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