Cassazione Penale, Sentenza n. 35476/2026 del 06/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Velletri il 15 luglio 2025 in giudizio abbreviato, per furti aggravati commessi sottraendo in più occasioni merce dai banchi di un supermercato presso cui lavorava, abusando della qualità di dipendente e utilizzando un mezzo fraudolento. Per il capo A, relativo ai fatti del 10 aprile 2025, ha sostenuto che il furto dovesse essere qualificato come tentato, poiché la polizia giudiziaria lo aveva seguito e fermato nel parcheggio sotterraneo mentre stava per allontanarsi, senza che avesse conseguito un’autonoma disponibilità della merce. Per il capo B, concernente tredici episodi, ha denunciato motivazione generica e valutazione cumulativa delle prove, asseritamente inidonea a dimostrare ciascun episodio. Ha inoltre contestato l’aggravante del mezzo fraudolento, sostenendo che non fosse provato che non disponesse legittimamente dei codici per disattivare l’allarme e che tale disattivazione fosse comunque assorbita dall’abuso della prestazione d’opera. Infine, ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e ritenuto eccessivo il trattamento sanzionatorio. La Corte ha rigettato il ricorso, considerando infondati il primo e il terzo motivo e inammissibili, rispettivamente per genericità e perché rivolti al merito, il secondo e l’ultimo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto consumato il furto del capo A perché la merce era stata collocata nel bagagliaio dell’autovettura e l’imputato aveva così acquisito una disponibilità autonoma ed effettiva dei beni prima del fermo; l’osservazione a distanza della polizia giudiziaria non impedisce la consumazione, e non è stato dimostrato il monitoraggio senza interruzioni prospettato dalla difesa. Il motivo sui tredici episodi del capo B è stato dichiarato inammissibile per genericità: non si confrontava con la motivazione d’appello, che indicava quali fonti i filmati di sorveglianza, la dettagliata denuncia del responsabile del supermercato e l’ammissione degli addebiti resa dall’imputato in sede di convalida del fermo. La censura sull’aggravante del mezzo fraudolento è stata ritenuta infondata nella parte giuridica e inammissibile nella parte che proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti: la disattivazione dell’allarme mediante codici ottenuti indebitamente costituisce un espediente diretto a vanificare la protezione dei beni ed è distinta dall’abuso del rapporto di prestazione d’opera, che ne rappresenta l’antecedente di fiducia. L’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché sollecitava una rivalutazione di merito; il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena erano motivati con la gravità dei fatti, il danno di diverse migliaia di euro, l’intensità del dolo, l’assenza di risarcimento e la mancanza di effettivi segni di resipiscenza. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La sentenza non specifica l’entità della pena né quella del risarcimento.
Norme richiamate
integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato
Il furto è consumato quando l’agente consegue una disponibilità piena, autonoma ed effettiva del bene, anche per un periodo breve; il successivo fermo da parte della polizia non trasforma il fatto in tentativo.
nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento di cui all’art. 625, co. 1, n. 2), c.p., delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità
L’aggravante ricorre quando, nel corso dell’azione, l’agente impiega un espediente insidioso idoneo a sorprendere la volontà del detentore e a neutralizzare le misure predisposte a tutela dei beni; vi rientra la disattivazione dell’allarme con codici ottenuti indebitamente.
Tale condotta va tenuta distinta dalla circostanza aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione di opera ex art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., che rappresenta l’antecedente logico dell’utilizzazione del mezzo fraudolento, dovendosi individuare la sua ratio nel punire più severamente chi si avvale di un rapporto giuridico improntato sulla fiducia che possa agevolare la commissione del fatto
L’abuso di relazioni di prestazione d’opera sanziona lo sfruttamento del rapporto fiduciario che agevola il reato e resta distinto dall’aggravante del mezzo fraudolento, che riguarda l’espediente concretamente impiegato per superare le difese predisposte a tutela dei beni.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato — per espressa volontà del legislatore — a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen.
Il controllo di legittimità sulla motivazione verifica l’esistenza di un apparato argomentativo logicamente coerente, ma non consente alla Cassazione di rivalutare le prove o sostituire una diversa ricostruzione del fatto a quella del giudice di merito, salvo il denunciato errore nella lettura degli atti nei limiti previsti dalla norma.
al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133, c.p., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio
Nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice può fondare la valutazione su uno o più elementi ritenuti prevalenti tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Il furto è consumato quando l’agente consegue una disponibilità piena, autonoma ed effettiva della cosa, anche per breve tempo; non è necessario che possa godere a lungo o indisturbatamente del bene, né il monitoraggio a distanza della polizia giudiziaria impedisce di per sé la consumazione.
- L’aggravante del mezzo fraudolento nel furto ricorre quando un espediente insidioso, astuto o scaltro è diretto a sorprendere la volontà del detentore o a superare gli accorgimenti predisposti per proteggere i beni. La disattivazione dell’allarme mediante codici ottenuti indebitamente può integrare tale aggravante.
- L’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera e quella dell’uso del mezzo fraudolento hanno presupposti distinti: la prima riguarda lo sfruttamento del rapporto fiduciario che agevola il reato, la seconda l’espediente utilizzato per neutralizzare le difese del bene.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle risultanze probatorie o proporre una ricostruzione fattuale alternativa a quella motivatamente accolta dal giudice di merito; il sindacato sulla motivazione è circoscritto al controllo della coerenza logica, salvi i vizi deducibili nei limiti di legge.
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che ripropone le censure d’appello senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata.
- Nel decidere sulle attenuanti generiche, il giudice non deve valutare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti e può fondare il diniego su uno o più elementi ritenuti prevalenti, purché la motivazione dia conto della scelta.
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