Cassazione Civile, Ordinanza n. 23208/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici, iscritti tra il 2006 e il 2013 al corso di formazione in medicina generale, avevano convenuto lo Stato chiedendo il risarcimento del danno per avere percepito una borsa di studio inferiore rispetto a quella riconosciuta ai medici iscritti alle scuole di specializzazione. Sostenevano che i due percorsi formativi fossero sostanzialmente sovrapponibili e che il diverso trattamento economico fosse irragionevole, discriminatorio e contrario al diritto comunitario, deducendo una responsabilità dello Stato per omesso o tardivo recepimento di direttive UE. In Cassazione hanno articolato tre motivi: il primo sulla prescrizione, il secondo sulla negazione del diritto al risarcimento per disparità di trattamento e violazione del diritto UE, il terzo sul mancato adeguamento e rivalutazione della borsa di studio, con ulteriore richiamo al preteso obbligo di indicizzazione e alla non applicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi, specie il secondo e il terzo, fossero formulati in modo pedissequo rispetto all’atto d’appello, ma li ha comunque esaminati nel merito per privilegiare una decisione piena. Nel merito ha escluso che esistesse nell’ordinamento dell’Unione un obbligo di adeguata remunerazione determinabile in concreto o un principio di parità di trattamento tra medici specializzandi e medici in formazione generale tale da fondare un illecito dello Stato. Ha inoltre rilevato che la diversa disciplina economica dei due percorsi è giustificata dalla loro diversa natura, finalità e organizzazione, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Il primo motivo, relativo alla prescrizione, è rimasto assorbito. Nessuna statuizione sulle spese per la mancata difesa delle amministrazioni. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa violazione di obblighi comunitari, ma non ritenuto idoneo a fondare il diritto azionato
artt. 1, 10, 11 e 12 delle Preleggi c.c.
richiamati nei motivi, senza che la Corte ne ricavasse un obbligo di adeguata remunerazione o parità di trattamento
art. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257
invocato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della formazione in medicina generale e della relativa borsa
richiamato quale disciplina nazionale dei corsi di formazione e delle scuole di specializzazione
art. 8, D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517
richiamato nei motivi di ricorso come parte del quadro normativo nazionale
art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266
richiamato nei motivi di ricorso in tema di trattamento economico e aggiornamento delle borse
art. 7, comma 1, D.L. 384/1992
menzionato dai ricorrenti per sostenere la non applicabilità del blocco delle retribuzioni pubbliche
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle argomentazioni di una precedente ordinanza su questione identica
richiamato nel terzo motivo come norma processuale asseritamente violata
richiamato nel terzo motivo quale parametro del vizio denunciato
art. 5 TCEE
richiamato insieme all’art. 189 TCEE e alle direttive indicate nei motivi, senza che la Corte vi ricavasse il preteso obbligo risarcitorio
art. 189 TCEE
richiamato nei motivi di ricorso nel quadro delle direttive comunitarie invocate
Direttiva 86/457/CEE
richiamata dai ricorrenti quale base della pretesa responsabilità dello Stato
Direttiva 75/362/CEE
richiamata dai ricorrenti nel quadro della disciplina comunitaria invocata
Direttiva 75/363/CEE
richiamata dai ricorrenti nel quadro della disciplina comunitaria invocata
Direttiva 82/76/CEE
la Corte richiama la giurisprudenza UE secondo cui l’obbligo di adeguata remunerazione non consente di desumere dal diritto UE la misura concreta della remunerazione
Direttiva 93/16/CEE
richiamata dai ricorrenti nel quadro delle fonti UE invocate
Direttiva 2005/36/CE
richiamata dai ricorrenti nel quadro delle fonti UE invocate
Massime di principio
- Non può configurarsi responsabilità risarcitoria dello Stato per una scelta legislativa di quantificazione o mancata rivalutazione di una borsa di studio quando l’ordinamento sovranazionale non imponga in modo specifico tale trattamento economico.
- La mera affinità tra due percorsi formativi non basta a fondare un diritto alla parità di trattamento economico se finalità, contenuto, organizzazione e sbocchi professionali sono diversi.
- Quando il diritto dell’Unione non stabilisce la misura concreta della remunerazione, né un obbligo di equiparazione tra categorie di medici in formazione, il giudice nazionale non può colmare tale lacuna ricavando un parametro risarcitorio direttamente dalle fonti UE.
- La diversa disciplina economica di categorie professionali o formative non integra di per sé un illecito, se espressione di una discrezionalità legislativa non vincolata da precetti sovranazionali o costituzionali specifici.
- In presenza di motivi di ricorso ambigui o riproduttivi di atti di merito, il giudice di legittimità deve privilegiare l’interpretazione che consenta l’esame nel merito anziché arrestarsi a un non liquet, ma ciò non impedisce la declaratoria di inammissibilità quando il ricorso resta comunque privo di un’adeguata critica della decisione impugnata.
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