Cassazione Penale, Sentenza n. 5987/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 18/01/2022, per violazione di legge in relazione alla commisurazione dell'aumento di pena dovuto alla recidiva reiterata ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen.: il Tribunale aveva aumentato la pena base di un anno di reclusione di mesi quattro, mentre la norma prescrive un aumento "della metà" (ossia sei mesi), senza lasciare potere discrezionale al giudice. Il ricorso censurava inoltre l'impossibilità di giustificare tale riduzione applicando la regola contenitiva di cui all'art. 99, comma 6, cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la pena: ha aumentato di ulteriori due mesi la pena già inflitta per adeguarla all'aumento "della metà" previsto dall'art. 99, comma 4, giungendo, conteggiando anche l'aumento per continuazione di un mese già operato dal Tribunale, alla pena finale di anni uno e mesi sette di reclusione. La questione sollevata dal difensore dell'imputato relativa alla presunta erronea contestazione della recidiva non è stata esaminata, essendo il relativo aspetto non impugnato dall'imputato e quindi inammissibile nell'ambito del gravame proposto dalla parte pubblica.
Norme richiamate
La Corte ha interpretato la norma come imponendo un aumento fisso della pena "della metá" in caso di recidiva reiterata (prima ipotesi), senza potere discrezionale del giudice nella commisurazione; l'aumento non può essere fissato in misura inferiore a quella prevista.
Richiamata dal Tribunale come possibile giustificazione della commisurazione minore, ma la Corte ha ritenuto che la regola contenitiva non possa giustificare una riduzione incompatibile con l'aumento fisso previsto dal comma 4, soprattutto alla luce delle pregresse condanne dell'imputato.
Sez. U. n. 3464 del 30/11/2017 (legge 23/06/2017, n.103, art. 620, comma 1, lett. 1)
«La Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti di fatto»
Applicata per giustificare l'annullamento senza rinvio: quando l'errore è di diritto o matematico e non richiede nuovi accertamenti di fatto, la Corte può correggere direttamente il trattamento sanzionatorio.
ordinanza Corte Costituzionale n. 0091 del 2008
Richiamata per affermare la compatibilità costituzionale dell'interpretazione della fissità dell'aumento previsto dall'art. 99, comma 4; conferma che la disposizione è rimasta indenne al vaglio di legittimità costituzionale.
Norma penale per cui l'imputato è stato condannato; tuttavia la censura in cassazione riguardava esclusivamente la determinazione della pena e non la qualificazione del fatto.
art. 76, comma 6, d.lgs. 159/2011
Norma contestata nella vicenda come titolo dei reati per cui l'imputato è stato condannato; la pronuncia non ha modificato la qualificazione del reato ma ha proceduto alla rettifica del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando ricorre la "recidiva reiterata" ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen., l'aumento della pena è fissato "della metà" rispetto alla pena base e non è rimesso a discrezionalità del giudice: la commisurazione deve rispettare tale parametro normativo.
- Se il Tribunale applica erroneamente una misura minore rispetto a un aumento previsto in termini fissi dalla legge, il Procuratore generale può impugnare l'errore e la Cassazione può correggere direttamente la pena, anche annullando senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Questioni sostanziali non impugnate dall'imputato (es. il riconoscimento della recidiva) non possono essere sollevate in via incidentale nel giudizio promosso dalla parte pubblica: la parte resistente perde la possibilità di far valere tali profili se non ha impugnato la sentenza.
- La regola contenitiva dell'art. 99, comma 6, non autorizza automaticamente a ridurre un aumento espresso dalla legge come "della metà"; l'eventuale applicazione di una misura attenuante/contenerice deve essere compatibile con il testo normativo e ben motivata.
- La Corte di Cassazione, in presenza di un errore di diritto o di calcolo sulle determinazioni sanzionatorie e con fatti già accertati, può rideterminare la pena senza rinvio, purché l'intervento non richieda nuovi accertamenti probatori.
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