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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04216/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze resa in una controversia avente ad oggetto l'azione di responsabilità nei confronti di organi sociali. Nel corso del giudizio di legittimità, dopo una proposta del consigliere delegato che segnalava l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente ha però depositato un atto di rinuncia al ricorso, ritualmente sottoscritto. La società resistente ha accettato la rinuncia e le parti hanno anche previsto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente, richiamando il principio per cui, nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio idoneo a determinare l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti. Poiché l'atto di rinuncia è stato correttamente formato e le spese erano state compensate, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità senza pronunciare sulle spese e senza dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere delegato, che segnalava l'inammissibilità del ricorso

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la fissazione della camera di consiglio

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato, oppure dal solo difensore munito di mandato speciale; la rinuncia è efficace come atto unilaterale recettizio e determina l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti

  • art. 391 c.p.c.

    la condanna alle spese non è pronunciata quando alla rinuncia abbiano aderito le altre parti personalmente o tramite difensore munito di mandato speciale

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha ritenuto che, per effetto del tenore della pronuncia di estinzione, non ricorressero i presupposti per dare atto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dalla legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta, produce l'estinzione del processo in quanto atto unilaterale recettizio, senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti.
  • Gli adempimenti di comunicazione o notificazione della rinuncia alle controparti servono principalmente a consentire l'adesione alla rinuncia ai fini della regolazione delle spese, non a condizionare l'efficacia estintiva dell'atto.
  • Se le parti aderiscono alla rinuncia e convengono sulla compensazione delle spese, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza adottare una statuizione sulle spese.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte non deve dare conto in dispositivo dell'insussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato quando tale attestazione non sia prevista dalla norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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