Cassazione Penale, Ordinanza n. 29863/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in appello per detenzione di sostanza stupefacente, ricorre per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge: sostiene che la Corte d'appello avrebbe errato nel non riconoscere l'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. La decisione impugnata aveva escluso la lieve entità valorizzando, in sintesi, la natura della sostanza (shaboo), il rilevante allarme sociale del traffico di quel tipo di stupefacente, il quantitativo pari a circa 300 dosi, il confezionamento in 9 dosi già pronte, l'occultamento nelle calze, la segnalazione di reiterate analoghe condotte e i precedenti specifici dell'imputato, elementi ritenuti indicativi di una dedizione non occasionale e sistematica allo spaccio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse conforme ai principi delle Sezioni Unite in tema di art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, perché aveva compiuto una valutazione complessiva degli indici normativi della lieve entità e aveva legittimamente escluso che il fatto fosse di minima offensività. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice applicata per la condanna per detenzione/spaccio di stupefacenti; la sentenza impugnata è stata confermata sul punto
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità; richiede una valutazione complessiva di qualità e quantità della droga, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed è esclusa quando uno degli indici risulti negativamente assorbente
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
richiamata per verificare se la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale assenza di colpa non è stata ravvisata
Massime di principio
- La lieve entità della condotta in materia di stupefacenti è configurabile solo quando la concreta offensività del fatto sia minima, alla luce di una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi rilevanti: qualità e quantità della droga, mezzi, modalità e circostanze dell'azione.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, se uno degli indici previsti dalla legge assume valore negativamente assorbente, gli altri elementi non possono ribaltare il giudizio di esclusione della lieve entità.
- La presenza di un quantitativo significativo, di un confezionamento già frazionato in dosi, di modalità di occultamento e di elementi sintomatici di abitualità o sistematicità dello spaccio può legittimamente escludere la lieve entità del fatto.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile e non è ravvisabile assenza di colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
- La verifica della lieve entità non può essere svolta in modo atomistico, ma richiede una lettura congiunta e coerente di tutti gli elementi fattuali disponibili.
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