Sentenza del 30/09/2015 n. 19433 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Per l’anno d’imposta 1998, l’Agenzia contestò alla società l’acquisto di autovetture nuove e usate dalla s.n.c. M.G. e L. senza fatturazione, ritenendo che le compravendite fossero dissimulate da fatture per provvigioni relative a mandati senza rappresentanza. Furono emessi cinque avvisi di accertamento, rivolti alla società e ai quattro soci. Dopo l’annullamento degli avvisi da parte della Commissione tributaria provinciale, la Commissione tributaria regionale respinse l’appello dell’Ufficio, qualificando il rapporto come intermediazione e ritenendo superata la presunzione di cessione. In cassazione l’Agenzia, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciò la violazione degli artt. 53, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 633/1972 e 1, commi 2, 4 e 5, del D.P.R. n. 441/1997, sostenendo che i documenti prodotti, in particolare quelli di trasporto, non fossero idonei a superare la presunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibile e comunque irrilevante la richiesta di riqualificare i rapporti come mandati senza rappresentanza, poiché la sentenza d’appello aveva accertato in fatto l’esistenza di rapporti d’intermediazione e tale accertamento non era stato censurato con un adeguato vizio motivazionale. Ha inoltre stabilito che la presunzione di cessione e d’acquisto era stata superata mediante documenti alternativi idonei, inclusi quelli di trasporto con la relativa causale o altro valido documento, secondo l’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 441/1997. Nessuna statuizione sulle spese, non essendovi stata attività difensiva in cassazione.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione o falsa applicazione di legge non consente di rimettere in discussione un accertamento di fatto della sentenza impugnata quando questo non sia stato adeguatamente censurato sotto il profilo motivazionale.
Art. 53, commi 1 e 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La presunzione relativa alle cessioni e agli acquisti può essere superata con le prove e nei limiti previsti dalla disciplina applicabile; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione alternativa prevista dall’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 441/1997.
Art. 1, commi 2, 4 e 5, del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Il comma 5 si riferisce genericamente alla "consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà", di guisa che capziosa è la tesi dell'Agenzia, secondo cui i documenti in questione sarebbero irrilevanti al cospetto della consegna di beni in base a contratti di mandato o di uno degli altri contratti espressamente indicati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.
La prova della consegna a terzi senza trasferimento della proprietà può essere fornita attraverso i documenti alternativi indicati dal comma 5. La regola vale in generale e non è limitata alle sole tipologie contrattuali nominate nell’art. 53 del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 1, comma 5, lett. b), del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441
Nel caso in questione, il titolo non traslativo della proprietà emerge dall'accertamento di fatto innanzi riportato, là dove la prova della consegna a tale titolo è stata fornita dalla contribuente a mezzo di uno degli strumenti previsti in via alternativa dal D.P.R. n. 441 del 1997, art. 1, comma 5, ossia, secondo quanto accertato dalla Commissione tributaria regionale, dai documenti contemplati dalla lett. b) sopra trascritta.
Per dimostrare la consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà è sufficiente uno degli strumenti probatori alternativi previsti dalla norma, tra cui il documento di trasporto integrato con la causale o altro valido documento di trasferimento.
Massime di principio
- Quando la presunzione fiscale di cessione o acquisto riguarda beni consegnati a terzi senza trasferimento della proprietà, la contribuente può superarla producendo uno degli strumenti documentali alternativi previsti dall’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 441/1997, purché idoneo a documentare la consegna e il relativo titolo.
- La regola documentale si applica in generale alle consegne a terzi a titolo non traslativo della proprietà e non è circoscritta ai contratti espressamente elencati dalla disciplina IVA.
- In cassazione non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei rapporti commerciali se la sentenza impugnata ha compiuto un accertamento di fatto contrario e questo non viene contestato con uno specifico e adeguato motivo.
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