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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46100/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in parziale accoglimento dell'appello del P.M., aveva disposto nei confronti di Fiengo Francesco la misura cautelare degli arresti domiciliari con prescrizioni in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata. Il ricorso deduceva: (i) violazione degli artt. 373, comma 2 quater e 90 quater c.p.p. perché il Tribunale avrebbe utilizzato le dichiarazioni della persona offesa pur essendo questa in "condizione di particolare vulnerabilità" senza documentazione audiovisiva o fonografica; la difesa sosteneva che, dato il sospetto di reato riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata (art. 416bis), la persona offesa doveva essere considerata vulnerabile ex art. 90 quater e le sue dichiarazioni dovevano essere riprese integrally; (ii) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze in relazione al ritenuto concorso dell'indagato nel tentativo di estorsione, senza spiegare perché la presenza silente di Fiengo avrebbe rafforzato il proposito criminoso del coindagato e con omissione di considerazione della memoria difensiva; (iii) violazione dell'art. 416bis, comma 1, cod. pen. e vizio di motivazione circa l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso al ricorrente, ritenuta sulla base di presunzioni e senza prova della sua conoscenza delle ragioni dell'incontro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. In sintesi: sul primo motivo la Corte ha affermato che l'art. 90 quater c.p.p. richiede una valutazione mista (elementi soggettivi e oggettivi) e non si applica automaticamente esclusivamente in ragione del titolo di reato; non risultavano elementi concreti che configurassero la persona offesa quale soggetto "in condizione di particolare vulnerabilità" e quindi non era obbligatoria la registrazione audiovisiva/fonografica delle dichiarazioni. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la correttezza della valutazione del giudice del riesame secondo cui la semplice presenza dell'indagato durante la richiesta estorsiva poteva integrare un apporto partecipativo, se valutata come adesione rafforzativa dell'azione delittuosa; la motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta congrua e non viziata. Sul terzo motivo la Corte ha respinto la censura sull'aggravante "metodo mafioso", richiamando il principio per cui l'aggravante ha natura oggettiva ma può essere ritenuta a carico dei concorrenti se questi erano a conoscenza dell'impiego del metodo o l'hanno ignorato per colpa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Richiamata per motivare la trattazione con contraddittorio cartolare; principio procedurale organizzativo sull'istruttoria/corrispondenza procedimentale

  • art. 90‑quater c.p.p.

    La Corte interpreta la norma come criterio misto che richiede l'apprezzamento di elementi soggettivi (età, infermità ecc.) e oggettivi (natura e modalità del reato, contesto, vincoli di dipendenza). Non si applica automaticamente per il solo titolo di reato (es. contestazione 416‑bis); occorrono indici concreti di vulnerabilità percepibili dagli inquirenti

  • art. 373, comma 2‑quater c.p.p.

    Citato dalla difesa come norma la cui violazione sarebbe stata contestata in relazione all'utilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo poiché non sussisteva la condizione di particolare vulnerabilità

  • artt. 110, 56 e 629 c.p. (con riguardo al concorso e all'estorsione)

    La Corte richiama il principio secondo cui la presenza sul luogo del reato può integrare concorso fornendo stimolo o sicurezza all'autore materiale; dunque la partecipazione può ricavarsi anche dalla semplice condotta di adesione, se oggettivamente valutabile come rafforzamento dell'azione criminosa

  • art. 416‑bis, comma 1, c.p.

    L'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva e può essere estesa ai concorrenti quando essi erano a conoscenza dell'impiego del metodo oppure lo hanno ignorato per colpa; la valutazione spetta al giudice del merito e può essere fondata su elementi indiziari purché motivati

  • artt. 351, comma 1‑ter e 362, comma 1‑bis c.p.p.

    Richiamati per affermare che le tutele per la vittima vulnerabile possono essere attivate anche nella fase delle indagini e dunque anche dalla P.G., purché siano percepibili indici di vulnerabilità

  • Direttiva 2012/29/UE (art. 23) e Convenzioni internazionali (Varsavia, Lanzarote, Istanbul)

    Usate a supporto della nozione di vittima meritevole di particolare tutela: la normativa europea e internazionale orienta verso un criterio misto per l'identificazione delle vittime vulnerabili, non imponendo automatismi

Massime di principio

  • La qualificazione della persona offesa come "vulnerabile" ex art. 90‑quater c.p.p. richiede elementi concreti e valutazione caso per caso: non basta il solo titolo di reato per imporre automaticamente la registrazione audiovisiva delle dichiarazioni.
  • Le tutele procedurali per la persona offesa possono essere attivate già in fase di indagine da P.G. e giudice, ma solo se sussistono indici percepibili di vulnerabilità; la documentazione (es. registrazioni) è necessaria quando la vulnerabilità è accertata, non in via automatica.
  • In tema di concorso in estorsione, la presenza del soggetto sul luogo della richiesta può integrare partecipazione se obiettivamente valutata come adesione o rafforzamento dell'azione criminale: la valutazione è fattuale e rimessa al giudice del merito.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" ha natura oggettiva, ma per essere applicata ai concorrenti occorre prova o fondati indizi che essi fossero a conoscenza dell'impiego del metodo o che l'ignoranza sia dipesa da colpa; la valutazione è comunque rimessa al giudice di merito.
  • In Cassazione la sindacabilità delle valutazioni di fatto è limitata: se il giudice del merito fornisce motivazione congrua e priva di illogicità, la Suprema Corte rigetta i rilievi che mirano a una diversa ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Per difendersi efficacemente in casi analoghi è importante produrre elementi concreti che dimostrino la vulnerabilità della persona offesa (documentazione clinica, elementi di contesto, precedenti rapporti di subalternità) e contestare puntualmente le risultanze fattuali con prove o consulenze che contrastino le ricostruzioni ritenute decisive dal giudice.

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