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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17646/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da un creditore per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, una scrittura privata di cessione di credito con cui un terzo aveva trasferito al ricorrente un credito verso una società. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda, ma la Corte d’Appello ha riformato la decisione e ha dichiarato l’inefficacia dell’atto, ritenendo integrati i presupposti della revocatoria, compresa la scientia damni in capo al terzo cessionario, desunta in via presuntiva soprattutto dalla sproporzione tra prezzo pagato e valore nominale del credito e da altri elementi ritenuti sintomatici. Il soccombente in appello ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo denunciava la violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte d’Appello rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’appello; il secondo denunciava violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 c.c., 2901 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., lamentando che la motivazione sulla scientia fraudis del terzo fosse meramente apparente e che la prova presuntiva fosse stata costruita in modo generico, senza la necessaria verifica di indizi gravi, precisi e concordanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo e ha accolto il secondo motivo. Ha ritenuto che la Corte territoriale, nel fondare la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo sulla sola sproporzione del prezzo e su altri rilievi formulati in modo assertivo, non avesse svolto una effettiva valutazione complessiva di presunzioni gravi, precise e concordanti, come richiesto dagli artt. 2727 e 2729 c.c. La motivazione della sentenza impugnata è stata qualificata come apparente, perplessa e obiettivamente incomprensibile. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per la revocatoria degli atti a titolo oneroso il creditore deve provare sia il pregiudizio alle proprie ragioni sia la consapevolezza del pregiudizio in capo al debitore e al terzo; la scientia fraudis del terzo grava sul creditore attore e può essere provata anche per presunzioni semplici.

  • art. 342 c.p.c.

    L’appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.

  • art. 360 c.p.c.

    La censura di legittimità è stata veicolata per violazione di legge; il primo motivo è stato ritenuto inammissibile, il secondo scrutinato nel merito nei limiti della dedotta violazione di norme sulla prova presuntiva e sulla revocatoria.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile alla luce di un orientamento consolidato di legittimità sul contenuto dell’atto di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma evocata dal ricorrente a sostegno della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non decisiva ai fini dell’accoglimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell’onere della prova, che nella revocatoria grava sul creditore che agisce per dimostrare i presupposti dell’inefficacia, inclusa la consapevolezza del terzo.

  • art. 2727 c.c.

    Definisce le presunzioni come conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto; il giudice di merito deve rispettarne la struttura logica.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve valutare gli indizi complessivamente e non in modo atomistico.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in adunanza camerale a seguito di proposta di definizione accelerata.

  • Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199

    Richiamata sul contenuto necessario dell’appello ex art. 342 c.p.c.

  • Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481

    Richiamata sul contenuto necessario dell’appello ex art. 342 c.p.c.

  • Cass. n. 9054/2022

    Richiamata sul controllo di legittimità della violazione dell’art. 2729 c.c. quando il giudice di merito utilizzi presunzioni non gravi, precise e concordanti.

  • Cass. n. 11690/2024

    Richiamata sul controllo di legittimità della prova presuntiva.

  • Cass. n. 1903/2025

    Richiamata sul controllo di legittimità della prova presuntiva.

  • Cass. n. 5787/2014

    Richiamata per il principio secondo cui gli indizi devono essere valutati complessivamente e non isolatamente.

  • Cass. n. 18327/2023

    Richiamata per il principio della valutazione complessiva degli indizi.

  • Cass., Sez. Un., n. 8053/2014

    Richiamata per definire la motivazione apparente come perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • Cass. n. 25866/2010

    Richiamata sulla nozione di motivazione apparente.

  • Cass. n. 12664/2014

    Richiamata sulla nozione di motivazione apparente.

  • Cass. n. 27690/2023

    Richiamata per il principio secondo cui la cessione di crediti futuri non è vietata in quanto tale: la sopravvenuta venuta in essere del credito incide sull’efficacia, non sulla validità della cessione.

Massime di principio

  • Nella revocatoria ordinaria degli atti a titolo oneroso, la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo deve essere dimostrata dal creditore e può risultare da presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale sia sorretto da indizi gravi, precisi e concordanti.
  • La prova per presunzioni richiede una valutazione complessiva di tutti gli indizi disponibili: è censurabile in cassazione la motivazione che selezioni un solo dato o che svolga argomenti generici e assertivi, senza spiegare il nesso logico tra fatto noto e fatto ignoto.
  • Una motivazione è apparente quando non consente di comprendere l’iter logico della decisione perché si risolve in affermazioni obiettivamente inidonee a sorreggere il convincimento del giudice.
  • Nel giudizio di appello, ai fini dell’ammissibilità ex art. 342 c.p.c., è necessario indicare chiaramente le parti della sentenza contestate e le ragioni della critica, ma non occorre alcuna formula sacramentale né un progetto alternativo di sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveAccertamento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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