Cassazione Penale, Sentenza n. 27159/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva di poter effettuare colloqui visivi e telefonici con il padre, Birtig Marcello. Il GIP aveva rigettato la richiesta ritenendo sussistente un concreto pericolo di inquinamento probatorio: il padre poteva essere sentito nel corso delle indagini e poteva, anche involontariamente, condizionare i fratelli dell'indagato, testimoni chiave già sentiti. Il ricorrente denunciava violazione delle norme penitenziarie e costituzionali (artt. 18 e 28 d.P.R. 354/1975; artt. 37 e 39 d.P.R. 230/2000; artt. 29 e 13 Cost.; art. 8 CEDU) e censurava la motivazione come generica e priva di concretezza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato l'ammissibilità del ricorso su provvedimenti che incidono sui colloqui dei detenuti e ha ribadito che i colloqui familiari sono un diritto fondamentale, tutelato da norme nazionali e dalla Convenzione europea. Tuttavia la limitazione è legittima se motivata da esigenze investigative, concrete e temporanee. Nel caso di specie il GIP aveva adeguatamente motivato la limitazione in rapporto alla contingenza e all'imminenza dell'interrogatorio dell'indagato, con chiaro riferimento al rischio di inquinamento probatorio. Pertanto la limitazione è risultata proporzionata e temporanea. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 354/1975 (ordinamento penitenziario)
Le disposizioni che riconoscono il diritto ai colloqui possono essere derogate dall'autorità giudiziaria quando sussistono esigenze investigative concrete e motivate; la deroga è possibile se giustificata per evitare inquinamento probatorio
art. 37; art. 39; art. 61, comma 1, lett. a); art. 73, comma 3
Norme che regolano i colloqui e i diritti dei detenuti: riconoscono il diritto ai contatti familiari ma prevedono limiti compatibili con esigenze di ordine pubblico e investigazione, da motivare concretamente
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 29; art. 13; art. 111, settimo comma
Art. 29 tutela la famiglia e le relazioni familiari; art. 13 disciplina le restrizioni della libertà personale; l'art. 111 consente il controllo giurisdizionale sui provvedimenti che possono aggravare la condizione degli indagati/detenuti
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Il diritto alla vita privata e familiare è tutelato ma ammissibile una compressione quando giustificata da esigenze di pubblica sicurezza, prevenzione dei reati o protezione dei diritti altrui; le limitazioni devono essere previste dalla legge e proporzionate
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- I colloqui con i congiunti sono un diritto fondamentale del detenuto, ma non sono assoluti: possono essere temporaneamente limitati per comprovate esigenze investigative.
- Una limitazione ai colloqui deve essere espressamente motivata, con indicazione della concretezza, contingenza e attualità del rischio (es. pericolo di inquinamento probatorio).
- L'imminenza di atti investigativi rilevanti (es. interrogatorio) giustifica una maggiore cautela e può legittimare limitazioni temporanee ai colloqui.
- La motivazione deve mostrare un nesso logico tra la misura limitativa e l'esigenza di tutela delle indagini; argomentazioni generiche o vaghe possono portare all'annullamento del provvedimento.
- Le limitazioni devono essere proporzionate e temporanee: cessate le esigenze investigative, il diritto ai colloqui deve essere ripristinato.
- In situazioni similari, prima di proporre ricorso conviene chiedere al giudice una motivazione dettagliata e, se possibile, proporre misure alternative (colloqui controllati, presenza di un terzo, videoregistrazione) per contemperare il diritto del detenuto e le esigenze investigative.
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