Cassazione Penale, Ordinanza n. 10554/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di ricorso centrato sulla manifesta illogicità dell'affermazione di responsabilità. In sostanza, ha contestato la ricostruzione dei fatti operata nei gradi di merito e ha chiesto una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti di prova, con specifico riferimento alle dichiarazioni della persona offesa. La Corte ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di rivalutazione del fatto e della prova, quindi in una doglianza non consentita in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, c.p.p., a fronte di una motivazione di merito immune da vizi logici e che indicava gli elementi posti a base della ritenuta integrazione del reato contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo dedotto mirasse, in modo non consentito, a ottenere una nuova lettura delle risultanze processuali e una diversa valutazione dell'attendibilità della persona offesa, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logicamente esente da vizi. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il motivo che sollecita una diversa ricostruzione storica dei fatti e una nuova valutazione dell'attendibilità delle prove integra una doglianza non consentita in cassazione, perché mira a sovrapporre la valutazione del giudice di legittimità a quella dei giudici di merito.
La motivazione della sentenza di merito è stata ritenuta idonea a dimostrare la piena integrazione della fattispecie di rapina.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per ribadire che la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che, sotto l'apparente veste della manifesta illogicità della motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova ricostruzione del fatto e una diversa valutazione dell'attendibilità delle prove.
- La valutazione dell'attendibilità della persona offesa e, più in generale, delle fonti di prova appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se la motivazione della sentenza impugnata è logicamente coerente e priva di vizi manifeste.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, senza individuare reali vizi di legittimità della decisione impugnata.
- La verifica della Corte di cassazione sulla motivazione è limitata alla tenuta logica e giuridica della decisione di merito, non potendo tradursi in un terzo giudizio sul fatto.
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