Sentenza n. 106/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento del “Verbale di accertamento di inottemperanza dell’ingiunzione a demolire”, emesso dal Comune di Samo il 30 settembre 2021, e notificato nella medesima data, con il quale alla ricorrente veniva comunicato che “non si è ottemperato alla demolizione delle opere abusive di cui all’ordinanza n. 01/2014” e pertanto, “si porta a conoscenza che […] il presente […] costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari della pro quota residua, pari al 50% dell’immobile meglio riportato al NCEU del Comune di Samo al foglio n° 22 particella n.428”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, con comunicazione della funzione di titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione della quota residua dell’immobile ai fini dell’acquisizione al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale comunale del 30 settembre 2021 deducendo: la violazione di legge e l’assenza dei presupposti per l’adozione dell’atto, assumendo la mancata notifica dell’ordinanza di demolizione e di precedenti pronunce giurisdizionali, nonché l’adozione del verbale mentre era pendente un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la mancata applicazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. 241/1990; la mancanza di una deliberazione comunale e della relativa comunicazione, richiamando erroneamente l’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001; il difetto o l’insufficienza della motivazione; l’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. Quanto alla notifica dell’ordinanza di demolizione, il Comune ha dimostrato che essa era stata regolarmente eseguita il 20 marzo 2014. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina l’annullabilità del verbale, poiché l’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e i conseguenti effetti acquisitivi costituiscono esercizio di potere vincolato e il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della l. 241/1990. È stato inoltre ritenuto inconferente il richiamo all’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001, relativo all’acquisizione sanante in materia espropriativa e non alla fattispecie edilizia controversa. Il difetto di motivazione è stato escluso perché, in presenza di potere vincolato, sono sufficienti il richiamo all’ordinanza di demolizione e l’accertamento della sua inottemperanza, senza necessità di una specifica ponderazione dell’interesse pubblico. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce una mera irregolarità, rilevante eventualmente ai fini della tempestività dell’impugnazione ma non della legittimità dell’atto, tanto più che la ricorrente ha comunque proposto rituale ricorso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
Disciplina l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione e la trascrizione dell’acquisizione al patrimonio comunale; il verbale impugnato è stato adottato nell’ambito di tale fattispecie.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La violazione delle norme sulla comunicazione di avvio non comporta l’annullamento dell’atto vincolato quando il contenuto dispositivo era necessariamente predeterminato.
Le censure relative alla mancata comunicazione di avvio e alla partecipazione procedimentale sono state ritenute inidonee a determinare l’annullamento, in ragione della natura vincolata dell’atto.
L’obbligo di motivazione è assolto, in relazione all’accertamento vincolato dell’inottemperanza, mediante il richiamo all’ordinanza di demolizione e la constatazione della mancata esecuzione.
La disposizione riguarda una diversa fattispecie di acquisizione sanante in materia espropriativa e non è applicabile all’acquisizione conseguente all’inottemperanza a un’ingiunzione edilizia.
Massime di principio
- L’accertamento dell’inottemperanza a un’ingiunzione di demolizione e la conseguente attivazione degli effetti acquisitivi previsti dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001 costituiscono esercizio di potere vincolato; pertanto, è sufficiente verificare l’esistenza dell’ordine di demolizione, la sua regolare conoscenza da parte dell’interessato e la mancata esecuzione.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento dell’atto vincolato quando risulti palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 1, della l. 241/1990.
- Nel provvedimento che accerta l’inottemperanza all’ordine di demolizione, l’obbligo di motivazione è assolto mediante il richiamo all’ordinanza presupposta e l’indicazione dell’inottemperanza, senza necessità di una nuova ponderazione dell’interesse pubblico.
- L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui proporre ricorso costituisce una mera irregolarità: incide eventualmente sulla valutazione della tempestività dell’impugnazione, ma non determina di per sé l’illegittimità dell’atto.
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