Cassazione Penale, Sentenza n. 41363/2022 del 03/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che aveva rigettato il riesame dell'applicazione della custodia cautelare in carcere per il delitto di lesioni personali aggravate. I motivi di ricorso denunciavano: 1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per mancanza della descrizione sommaria del fatto e della norma contestata (violazione del diritto di difesa); 2) difetto di gravità indiziaria e vizio di motivazione per non aver valutato elementi favorevoli (contraddittorietà dichiarazioni e insufficiente individuazione della condotta); 3) nullità/omesso interrogatorio ex art. 294 c.p.p. dopo la rinnovazione della custodia dovuta alla declaratoria di incompetenza territoriale (art. 27 c.p.p.), con riferimento a presunti elementi nuovi; 4) carenza motivazionale e illegittima configurazione del pericolo di fuga, violazione del principio devolutivo e vizio motivazionale; 5) uso dell'ordinanza del G.I.P. incompetente in violazione del ne bis in idem cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente la revisione degli apprezzamenti di merito e che l'ordinanza del Tribunale del riesame era adeguatamente motivata: la descrizione sommaria dei fatti era sufficiente per il diritto di difesa; le critiche sulla valutazione probatoria erano generiche e non ammissibili in sede di legittimità; non era necessario ripetere l'interrogatorio poiché non erano emersi fatti nuovi idonei a cambiare significativamente l'addebito; il pericolo di fuga era congruamente motivato alla luce del comportamento immediato dell'indagato; non si è violato il principio del ne bis in idem cautelare quando il giudice competente motivi per relationem l'ordinanza del giudice incompetente purché congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000; la decisione è stata trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario e non è disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
Regola la rinnovazione della misura cautelare in caso di incompetenza territoriale del giudice che l'ha disposta; non implica automaticamente l'obbligo di nuovo interrogatorio dell'indagato salvo che emergano fatti nuovi rilevanti.
Richiede la descrizione sommaria del fatto nell'ordinanza cautelare; la Corte afferma che la descrizione deve essere tale da permettere la comprensione del fulcro e delle coordinate essenziali per esercitare la difesa.
Disciplina i requisiti della gravità indiziaria; la Corte ricorda che il sindacato di legittimità non può riapprezzare i fatti ma verificare la coerenza e la logicità della motivazione che ravvisa gravi indizi.
Regola le esigenze cautelari (tra cui il pericolo di fuga); la Corte ha ritenuto che il comportamento immediato dell'indagato può giustificare la valutazione del pericolo di fuga anche se non diretto all'estero.
Prevede l'interrogatorio dell'indagato davanti al giudice che dispone la custodia; la Corte chiarisce che dopo la rinnovazione della misura non è necessario un nuovo interrogatorio salvo l'emersione di fatti nuovi idonei a incidere significativamente sull'addebito.
Stabilisce limiti al peggioramento della posizione cautelare in sede di impugnazione; la Corte osserva che il tribunale del riesame può confermare la misura anche per esigenze diverse da quelle indicate originariamente, senza violare il principio devolutivo se motivato correttamente.
Disciplina il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio (enunciazione 'in forma chiara e precisa'); la Corte lo mette a confronto con l'art. 292 per distinguere il livello di dettaglio richiesto in fase cautelare rispetto all'azione penale.
Riferito dalla difesa in ordine all'inefficacia della misura se omesso l'interrogatorio; la Corte non ha condiviso la sussistenza di elementi nuovi tali da rendere inefficace la misura.
Richiamato rispetto al principio devolutivo e alla competenza del giudice del riesame; la Corte ha chiarito i limiti dell'intervento peggiorativo e le possibilità di conferma per diverse esigenze cautelari.
Prevede la condanna alle spese in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Prevede l'informazione al direttore dell'istituto penitenziario in caso di decisione che non comporti la rimessione in libertà; la Corte ha disposto la trasmissione della decisione.
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la descrizione "sommaria" del fatto ai sensi dell'art. 292 c.p.p. è sufficiente se consente all'indagato di comprendere il nucleo dell'addebito (coordinate essenziali) per esercitare la difesa; non è richiesta la precisione formale della imputazione del giudizio di merito.
- La Corte di Cassazione non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudice di merito: il controllo è limitato alla verifica della legittimità, della congruità e della logicità della motivazione che ha portato all'applicazione o conferma della misura cautelare.
- Non è sempre necessario un nuovo interrogatorio di garanzia quando la misura viene reiterata da un giudice diverso per incompetenza territoriale (art. 27 c.p.p.): occorre invece che emergano fatti nuovi idonei a modificare significativamente l'addebito.
- Il tribunale del riesame può confermare una misura cautelare sulla base di esigenze diverse da quelle indicate nell'ordinanza applicativa originaria, purché la motivazione espliciti la congruità della nuova valutazione (non costituisce automaticamente un peggioramento illegittimo della posizione cautelare).
- Il pericolo di fuga può essere dedotto anche da comportamenti concreti tenuti immediatamente dopo il fatto (es. allontanamento repentino, tentativo di sottrarsi alle ricerche), non esclusivamente da prove di fuga verso l'estero.
- Le doglianze generiche che chiedono una diversa valutazione della prova (contraddittorietà o divergenze dichiarative) sono inammissibili in Cassazione se non sono rivolte a rilevare vizi di illogicità evidente o di violazione di norme che governano l'apprezzamento degli indizi.
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