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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05298/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dal fatto che una somma era stata incassata da un soggetto in esecuzione di una sentenza di primo grado che aveva accolto una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a un provvedimento disciplinare poi annullato. La decisione di primo grado era stata confermata in appello, ma la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva cassato la sentenza d'appello con rinvio per un vizio processuale relativo all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale. Nessuna delle parti riassumeva il giudizio di rinvio. L'ordine professionale, ritenendo che l'omessa riassunzione avesse determinato l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze di merito, chiedeva in via monitoria la restituzione delle somme versate. Il tribunale, in opposizione al decreto ingiuntivo, revocava il monitorio ma riconosceva il diritto alla restituzione per indebito oggettivo; la corte d'appello confermava. Nel ricorso per cassazione il soccombente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 392, 393 e 310 c.p.c., sostenendo che la sentenza di primo grado fosse ormai coperta da giudicato e non travolta dall'estinzione perché la cassazione aveva inciso solo su un profilo di rito. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 112, 113, 115, 96 e 633 c.p.c., lamentando omessa pronuncia su varie censure, assenza di un valido titolo per la restituzione, mancata valutazione delle prove e delle difese, nonché profili di lite temeraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la cassazione con rinvio seguita da mancata riassunzione comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero processo e la caducazione di tutte le sentenze di merito non passate in giudicato, salva solo la vincolatività del principio di diritto enunciato dalla Cassazione. È stato quindi escluso che la sentenza di primo grado fosse divenuta definitiva, poiché l'appello incidentale dell'ordine era stato erroneamente dichiarato inammissibile. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile per genericità e difetto di specificità, perché cumulava doglianze eterogenee, faceva riferimento in modo indistinto agli atti di merito e non riportava adeguatamente le questioni asseritamente omesse. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 393 c.p.c. per la disciplina del giudizio di rinvio e della sua eventuale riassunzione

  • art. 393 c.p.c.

    "Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all’articolo precedente, o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l’intero processo si estingue; ma la sentenza della Corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda"

    la mancata riassunzione del giudizio di rinvio estingue l'intero processo e travolge tutte le sentenze di merito non passate in giudicato, lasciando fermo solo il principio di diritto della Cassazione

  • art. 310 c.p.c.

    evocato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'estinzione del processo

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione

  • art. 366 c.p.c.

    utilizzato per affermare la genericità e la non specificità del secondo motivo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa pronuncia

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla decisione secondo diritto

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove e non contestazione

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per prospettare una domanda di responsabilità aggravata/lite temeraria

  • art. 633 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai presupposti del procedimento monitorio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato quanto alla trattazione camerale e al deposito delle memorie

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La mancata riassunzione del giudizio di rinvio, dopo cassazione con rinvio, determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione di tutte le sentenze di merito non coperte da giudicato, a prescindere dal fatto che la sentenza cassata avesse deciso sul rito o sul merito.
  • L'estinzione del processo di rinvio lascia fermo soltanto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, che conserva efficacia vincolante in un eventuale nuovo giudizio instaurato con la riproposizione della domanda.
  • Ai fini del giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e chiaramente riferito alle singole rationes decidendi; la censura che cumula doglianze eterogenee, senza adeguata trascrizione o puntuale indicazione degli atti rilevanti, è inammissibile per genericità.
  • La formazione del giudicato su una decisione di merito non può essere affermata quando la pronuncia sia rimasta suscettibile di impugnazione ed il relativo giudizio si sia estinto per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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