Cassazione Penale, Ordinanza n. 15563/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione di stupefacente finalizzata allo spaccio, deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione a due profili: l'eccessività della pena irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Nel ricorso e nella memoria difensiva si sosteneva, in sintesi, che la pena fosse troppo severa rispetto alla quantità di droga detenuta; che non fossero state svolte analisi chimico-tossicologiche complete, essendosi proceduto solo a narcotest; che il precedente penale fosse risalente; e che fosse stata documentata la disintossicazione dell'imputato. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili perché sostanzialmente diretti a sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e già disattesi con motivazione congrua e non illogica dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato la quantità e qualità dello stupefacente, le modalità subdole della detenzione, la personalità negativa del reo e, quanto alla disintossicazione, il mancato completamento del percorso terapeutico-riabilitativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla dosimetria della pena e sulla misura della riduzione per le attenuanti generiche non si confrontassero in modo specifico con la motivazione della sentenza d'appello, la quale risultava logica, coerente e giuridicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La riduzione per le attenuanti generiche può essere applicata in misura inferiore a un terzo; la sua quantificazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata anche sinteticamente.
La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è rimessa al potere discrezionale del giudice, che può assolvere l'obbligo motivazionale anche con valutazione globale degli elementi del caso.
In caso di ricorso inammissibile, alla condanna alle spese consegue quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Non citato espressamente come norma applicata, ma il controllo di legittimità resta limitato alla verifica della logicità e correttezza della motivazione, non alla rivalutazione del merito probatorio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito, se il ricorrente non si confronta criticamente con la motivazione impugnata.
- La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito e la motivazione è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi valorizzati ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La quantificazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- La concessione delle attenuanti generiche non impone la massima riduzione possibile: è legittima anche una riduzione inferiore a un terzo, se sorretta da motivazione non apparente.
- Ai fini del giudizio sulla pena possono essere valorizzati sia elementi favorevoli all'imputato, come la disintossicazione, sia elementi contrari, come la mancata adesione a percorsi terapeutici e la negatività della personalità desunta da precedenti specifici.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza assenza di colpa, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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