Cassazione Civile, Ordinanza n. 34486/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla mancata registrazione di una sentenza del Tribunale civile che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., disponeva il trasferimento di alcuni immobili a favore dell'acquirente subordinatamente al pagamento del residuo prezzo pattuito. La CTR dell'Umbria aveva confermato la debenza dell'imposta, ritenendo che gli atti dell'autorità giudiziaria siano tassabili anche prima del passaggio in giudicato e che la sentenza non fosse soggetta a condizione sospensiva, qualificando la subordinazione al pagamento come condizione meramente potestativa. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, e dell'art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986, sostenendo che l'imposta di registro sugli atti giudiziari non fosse applicabile anteriormente al giudicato e che la pronuncia ex art. 2932 c.c. dovesse considerarsi sottoposta a condizione sospensiva fino all'integrale pagamento del prezzo. Tuttavia, prima dell'esame del merito, il ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, che però non vi aderiva con il richiesto visto.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di merito perché ha rilevato l'inefficacia della rinuncia ai fini estintivi in mancanza del visto dell'Amministrazione finanziaria. Richiamando il principio secondo cui, in difetto dei requisiti formali dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., la rinuncia al ricorso per cassazione non estingue il processo ma manifesta il venir meno dell'interesse, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le spese di legittimità sono state compensate, non essendo stata formulata dall'Amministrazione richiesta di condanna del ricorrente alle spese.
Norme richiamate
trasferimento in favore del ricorrente della proprietà di alcuni immobili condizionatamente al pagamento del residuo del prezzo convenuto tra le parti
La sentenza di esecuzione in forma specifica del preliminare viene richiamata come titolo del trasferimento immobiliare oggetto dell'imposizione; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua assoggettabilità a condizione sospensiva perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 37, comma 3, e dell'art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986
È la norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre il vizio di violazione di legge in cassazione.
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 131 del 1986
per avere la CTR ritenuto applicabile l'imposta di registro sugli atti giudiziari anche anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza
La Corte non affronta il merito della censura; la norma è menzionata come base della doglianza relativa al momento di debenza dell'imposta di registro sugli atti giudiziari.
art. 27 d.P.R. n. 131 del 1986
e per aver escluso che fosse sottoposta a condizione sospensiva la pronuncia ex art. 2932 cod. civ.
La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che l'atto fosse soggetto a condizione sospensiva e dunque non immediatamente tassabile; la Corte non decide sulla relativa interpretazione.
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l'estinzione del processo solo se notificata/comunicata con il visto degli avvocati delle controparti; in mancanza, non estingue il giudizio ma comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo solo se osserva le forme prescritte dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c., incluse la notificazione o comunicazione alle parti costituite e l'apposizione del visto dei rispettivi difensori.
- Se la rinuncia al ricorso è priva dei requisiti formali richiesti, non determina l'estinzione del giudizio ma rende il ricorso inammissibile, perché esprime il venir meno dell'interesse a proseguire l'impugnazione.
- Quando il ricorrente manifesta di avere soddisfatto la pretesa fiscale e di non avere più interesse alla decisione, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza esaminare i motivi di merito.
- In presenza di inammissibilità del ricorso e in mancanza di richiesta della parte resistente, le spese di legittimità possono essere compensate.
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