Cassazione Penale, Sentenza n. 40156/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e per simulazione di reato (denuncia falsa di furto dell'autovettura contenente scritture contabili). Il ricorso svolge tre motivi: 1) omesso interrogatorio nonostante richiesta successiva all'avviso di conclusione indagini (presunta nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 415‑bis c.p.p.); 2) invalidità delle notifiche (decreto di fissazione udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio) perché eseguite a mani di persona ritenuta non convivente (la cognata), con conseguente nullità degli atti; 3) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione probatoria che ha ritenuto falsa la denuncia di furto e ha confermato la responsabilità per simulazione di reato e per i reati fallimentari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo ritenuto tardivo e manifestamente infondato: la mancata comparizione dell'indagato all'interrogatorio non invalida la richiesta di rinvio a giudizio quando sia stato regolarmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini; le nullità relative all'art. 415‑bis sono nullità di regime intermedio che devono essere eccepite tempestivamente e non sono state dedotte in tempo né adeguatamente comprovate dal ricorrente; 2) secondo motivo infondato: dalle pubblicazioni e dalle relazioni di notifica risultava che le notifiche erano state eseguite a mani del fratello, dichiarato convivente e presso il domicilio indicato dall'imputato nella nomina di difesa, perciò la relata prevale sulla certificazione anagrafica prodotta tardivamente; il ricorrente non ha fornito prova specifica dell'inesistenza della convivenza; 3) terzo motivo generico e inammissibile: la Corte di merito ha fornito motivazione logica e coerente sulla valutazione probatoria e la Cassazione non riesamina il merito dei fatti se non sono denunciati vizi di diritto/di motivazione chiari. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ammenda di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta le nullità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni dell'art. 415‑bis come nullità di regime intermedio (non assoluta) che devono essere eccepite tempestivamente; la mancata comparizione dell'indagato all'interrogatorio non annulla automaticamente la richiesta di rinvio a giudizio quando l'avviso sia regolarmente notificato.
art. 178 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato nelle doglianze sul procedimento di notificazione; la Corte esamina la regolarità formale delle notifiche e il rilievo della relata dell'ufficiale giudiziario.
Richiamato in relazione alla validità delle notifiche e all'irritualità dedotta, valutato in combinato con le risultanze di relata e nomina di domicilio.
Norma penale sulla simulazione di reato: la Corte ha ritenuto giustificata la valutazione di falsità della denuncia di furto e la responsabilità ai sensi di tale articolo, avendo i giudici di merito motivato coerentemente la loro ricostruzione.
Citato implicitamente in tema di notificazioni all'imputato non detenuto; la nozione di 'familiare convivente' ai fini di notifica include anche persone presenti al momento della notifica se l'ufficiale giudiziario le qualifica come conviventi.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una somma a titolo di ammenda per ricorsi inammissibili per colpa: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.
Massime di principio
- La mancata comparizione a un interrogatorio richiesto dopo l'avviso di conclusione delle indagini non annulla automaticamente la richiesta di rinvio a giudizio se l'avviso è stato regolarmente notificato; le nullità connesse all'art. 415‑bis sono di regime intermedio e vanno tempestivamente eccepite.
- La relata di notifica dell'ufficiale giudiziario che indica la consegna a un familiare come 'convivente' prevale generalmente su certificazioni anagrafiche discordanti; spetta al destinatario dimostrare con elementi specifici e pertinenti l'inesistenza della convivenza o la concreta impossibilità di conoscenza dell'atto.
- Per contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito in Cassazione è necessaria una censura di diritto o di motivazione fondata e non una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti; la Corte di Cassazione non rifa il processo di merito ma verifica vizi di motivazione, legge o procedure.
- Chi impugna per nullità procedurali deve produrre prove documentali tempestive e specifiche (es. attestazioni di mancata notifica o prova della data di trasferimento di domicilio) e sollevare le eccezioni nei termini processuali utili, pena la loro inutilizzabilità in sede di legittimità.
- L'introduzione di certificati anagrafici redatti successivamente ai fatti processuali non è sufficiente di per sé a superare la presunzione di conoscenza risultante da una relata di notifica regolare; occorre provare la situazione al tempo della notificazione.
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