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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40156/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e per simulazione di reato (denuncia falsa di furto dell'autovettura contenente scritture contabili). Il ricorso svolge tre motivi: 1) omesso interrogatorio nonostante richiesta successiva all'avviso di conclusione indagini (presunta nullità della richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 415‑bis c.p.p.); 2) invalidità delle notifiche (decreto di fissazione udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio) perché eseguite a mani di persona ritenuta non convivente (la cognata), con conseguente nullità degli atti; 3) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione probatoria che ha ritenuto falsa la denuncia di furto e ha confermato la responsabilità per simulazione di reato e per i reati fallimentari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) primo motivo ritenuto tardivo e manifestamente infondato: la mancata comparizione dell'indagato all'interrogatorio non invalida la richiesta di rinvio a giudizio quando sia stato regolarmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini; le nullità relative all'art. 415‑bis sono nullità di regime intermedio che devono essere eccepite tempestivamente e non sono state dedotte in tempo né adeguatamente comprovate dal ricorrente; 2) secondo motivo infondato: dalle pubblicazioni e dalle relazioni di notifica risultava che le notifiche erano state eseguite a mani del fratello, dichiarato convivente e presso il domicilio indicato dall'imputato nella nomina di difesa, perciò la relata prevale sulla certificazione anagrafica prodotta tardivamente; il ricorrente non ha fornito prova specifica dell'inesistenza della convivenza; 3) terzo motivo generico e inammissibile: la Corte di merito ha fornito motivazione logica e coerente sulla valutazione probatoria e la Cassazione non riesamina il merito dei fatti se non sono denunciati vizi di diritto/di motivazione chiari. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ammenda di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415‑bis cod. proc. pen.

    La Corte interpreta le nullità derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni dell'art. 415‑bis come nullità di regime intermedio (non assoluta) che devono essere eccepite tempestivamente; la mancata comparizione dell'indagato all'interrogatorio non annulla automaticamente la richiesta di rinvio a giudizio quando l'avviso sia regolarmente notificato.

  • art. 178 co.1 lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato nelle doglianze sul procedimento di notificazione; la Corte esamina la regolarità formale delle notifiche e il rilievo della relata dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 179 co.1 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla validità delle notifiche e all'irritualità dedotta, valutato in combinato con le risultanze di relata e nomina di domicilio.

  • art. 367 cod. pen.

    Norma penale sulla simulazione di reato: la Corte ha ritenuto giustificata la valutazione di falsità della denuncia di furto e la responsabilità ai sensi di tale articolo, avendo i giudici di merito motivato coerentemente la loro ricostruzione.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Citato implicitamente in tema di notificazioni all'imputato non detenuto; la nozione di 'familiare convivente' ai fini di notifica include anche persone presenti al momento della notifica se l'ufficiale giudiziario le qualifica come conviventi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali e la possibilità di applicare una somma a titolo di ammenda per ricorsi inammissibili per colpa: la Corte ha applicato la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mancata comparizione a un interrogatorio richiesto dopo l'avviso di conclusione delle indagini non annulla automaticamente la richiesta di rinvio a giudizio se l'avviso è stato regolarmente notificato; le nullità connesse all'art. 415‑bis sono di regime intermedio e vanno tempestivamente eccepite.
  • La relata di notifica dell'ufficiale giudiziario che indica la consegna a un familiare come 'convivente' prevale generalmente su certificazioni anagrafiche discordanti; spetta al destinatario dimostrare con elementi specifici e pertinenti l'inesistenza della convivenza o la concreta impossibilità di conoscenza dell'atto.
  • Per contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito in Cassazione è necessaria una censura di diritto o di motivazione fondata e non una semplice richiesta di riconsiderazione dei fatti; la Corte di Cassazione non rifa il processo di merito ma verifica vizi di motivazione, legge o procedure.
  • Chi impugna per nullità procedurali deve produrre prove documentali tempestive e specifiche (es. attestazioni di mancata notifica o prova della data di trasferimento di domicilio) e sollevare le eccezioni nei termini processuali utili, pena la loro inutilizzabilità in sede di legittimità.
  • L'introduzione di certificati anagrafici redatti successivamente ai fatti processuali non è sufficiente di per sé a superare la presunzione di conoscenza risultante da una relata di notifica regolare; occorre provare la situazione al tempo della notificazione.

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