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Ordinanza

Ordinanza n. 1062/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 372/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento motivato dalla carenza documentale della pratica relativa al nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare di rigetto del TAR, sostenendo che la documentazione integrativa prodotta in un separato giudizio dal datore di lavoro, relativa alla comunicazione al Centro per l'impiego territoriale per verificare l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, consentisse di superare i rilievi documentali formulati dall'Amministrazione. La controversia concerneva quindi la rilevanza e la tempestività di tale adempimento nella procedura per la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di un cittadino straniero.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato il rigetto della domanda cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato, così come l'ordinanza di primo grado, fosse fondato sull'oggettiva carenza documentale della pratica. La documentazione integrativa prodotta dal datore di lavoro non è stata ritenuta idonea a superare i rilievi dell'Amministrazione, poiché la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale deve precedere, e non seguire, la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    la suddetta verifica presso il CIT preceda -e non segua come nella fattispecie- la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero

    La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale circa l'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale costituisce un adempimento antecedente alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; l'esecuzione successiva non sana la carenza documentale originaria della pratica.

Massime di principio

  • Nella procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta.
  • La produzione successiva della documentazione relativa alla verifica presso il Centro per l'impiego non consente di superare, in sede cautelare, la carenza documentale originaria della pratica quando l'adempimento avrebbe dovuto essere compiuto anteriormente alla richiesta di nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimento

Testo integrale

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