Cassazione Penale, Ordinanza n. 38137/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, sostenendo che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla concessione del beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di attenuanti generiche, il giudice di merito non sia tenuto a dare conto di tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti; nella specie, la motivazione della Corte territoriale si fondava sull'assenza di elementi positivamente valutabili, sulle modalità insidiose della condotta e sui precedenti di polizia. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare espressamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole dedotta dalle parti.
Il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione quando la motivazione di merito sia congrua e non contraddittoria, trattandosi di giudizio di fatto.
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice di merito può limitarsi a richiamare gli elementi valutati come decisivi o prevalenti, senza dover confutare analiticamente tutti gli argomenti difensivi o tutti gli elementi astrattamente favorevoli emergenti dagli atti.
- La valutazione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche costituisce un giudizio di fatto insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente contraddittoria.
- Le modalità della condotta e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, unitamente a precedenti di polizia, possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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