Cassazione Penale, Ordinanza n. 08816/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna dell'imputato per aver declinato false generalità del fratello in uffici di polizia, nel corso di accertamenti identificativi eseguiti il 22 marzo 2020 a Torino. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: il primo denunciava vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che l'identificazione fosse errata; il secondo censurava la graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza sulla recidiva, lamentando anche l'illegittimità dell'applicazione di quest'ultima. La difesa ha depositato una memoria tardiva per sostenere l'ammissibilità dei motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e diretto a ottenere una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sull'identificazione certa dell'imputato tramite fotosegnalamento e codice CUI. Ha ritenuto il secondo motivo parimenti generico e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p. e il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e recidiva, se sorretto da motivazione non illogica o arbitraria, non è sindacabile in cassazione; inoltre è stato richiamato il divieto di porre le attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice del falso ideologico personale contestato nella forma della dichiarazione di false generalità.
art. 76 L. 159/2011
Norma richiamata nel capo di imputazione insieme all'art. 495 c.p.; dal testo non emerge ulteriore specificazione della sua portata nel caso concreto.
Richiamato per affermare il divieto di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e recidiva nei casi previsti dalla norma.
Criterio legale di determinazione della pena entro i limiti della discrezionalità del giudice di merito.
Parametri per la commisurazione della pena che sorreggono la discrezionalità del giudice di merito.
Base della condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, quando il ricorso non evidenzi specifici e decisivi travisamenti della prova.
- La contestazione della ricostruzione fattuale e dell'identificazione dell'imputato non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, attività riservata al giudice di merito.
- La motivazione resa da giudici di merito conformi e integrati tra loro è sindacabile in cassazione solo se presenti macroscopiche illogicità o manifeste contraddizioni.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti o tra attenuanti generiche e recidiva, ove fondato su motivazione congrua, è sottratto al sindacato di legittimità.
- Quando la legge prevede un divieto di equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva, la doglianza che invochi tale equivalenza è manifestamente infondata.
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