Cassazione Civile, Ordinanza n. 20006/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni relativo alla registrazione di un’ordinanza del Tribunale di Roma, emessa in un procedimento immobiliare di espropriazione presso terzi, con cui erano stati assegnati al contribuente crediti pignorati per un importo inferiore a euro 1.032,90. Il contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado; l’Agenzia delle Entrate aveva appellato deducendo l’inapplicabilità analogica dell’esenzione prevista dall’art. 46 della L. 374/1991 per gli atti del giudizio dinanzi al Giudice di Pace. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia e compensato le spese di lite, motivando con il richiamo all’evoluzione giurisprudenziale e a pronunce contrastanti di merito. In cassazione il ricorrente ha censurato la decisione sulle spese per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la compensazione delle spese richiede una motivazione specifica delle gravi ed eccezionali ragioni e che la CTR non avrebbe esplicitato adeguatamente la ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e comunque infondato. Ha osservato che il motivo era formulato come motivo "misto", sovrapponendo profili di violazione di legge e di vizio motivazionale, con conseguente inammissibilità per mescolanza di censure eterogenee e per difetto di specificità, poiché non si confrontava davvero con le ragioni della sentenza impugnata. Nel merito, ha poi affermato che, nel regime ratione temporis dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese può essere disposta anche per altre gravi ed eccezionali ragioni, purché specificamente indicate in motivazione; tali ragioni possono consistere anche nell’esistenza di evoluzioni giurisprudenziali e di orientamenti contrastanti di merito. Poiché la CTR aveva richiamato proprio queste circostanze, la motivazione è stata ritenuta sufficiente e non illogica. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, poiché la parte intimata non ha svolto difese; disposto inoltre l’onere dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
È richiamato dal ricorrente come parametro sulla regolazione delle spese, ma la decisione centrale riguarda la diversa disciplina della compensazione ex art. 92 c.p.c.
soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione
Nel testo ratione temporis applicabile, la compensazione delle spese è consentita in presenza di soccombenza reciproca o di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; il giudice conserva discrezionalità nell’individuazione di tali ragioni, purché non illogiche o erronee e riferite a circostanze specifiche della controversia.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È la norma evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È la norma evocata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo; la Corte rileva però l’inammissibilità della commistione tra questo vizio e quello di violazione di legge.
Norma richiamata per il deposito della nota di partecipazione all’udienza da parte dell’Agenzia.
Norma richiamata per il deposito di memoria del ricorrente in prossimità dell’udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro rispetto al quale è commisurato l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
È la disciplina invocata nel merito dalla parte resistente nel giudizio tributario per sostenere l’esenzione, ma il motivo di cassazione esaminato riguarda solo le spese di lite.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione non può cumulare e sovrapporre censure eterogenee di violazione di legge e di vizio motivazionale senza distinguere chiaramente i diversi profili di doglianza: una simile formulazione è inammissibile per difetto di specificità.
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, richiede l’indicazione in motivazione di concrete ragioni riconducibili alla controversia; non è sufficiente una formula stereotipata, ma il giudice mantiene un apprezzabile margine discrezionale.
- Tra le "gravi ed eccezionali ragioni" idonee a giustificare la compensazione possono rientrare anche l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali mutevoli o contrasti tra i giudici di merito, purché tali circostanze siano effettivamente richiamate e collegate al caso concreto.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione che giustifica la compensazione delle spese è limitato alla verifica della non illogicità o non erroneità delle ragioni esplicitate dal giudice di merito.
- Nel ricorso per cassazione, il motivo deve tradursi in una critica puntuale della decisione impugnata, confrontandosi con le sue argomentazioni; la mera riproposizione della domanda o di massime giurisprudenziali non soddisfa il requisito di specificità.
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