Cassazione Penale, Sentenza n. 29033/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso prospettava la violazione di legge in relazione alla valutazione della prova che aveva retto la condanna di Manca: si contestava la valenza probatoria non univoca del profilo genetico rinvenuto sullo zaino trovato sulla Fiat Panda, la contraddittorietà della Corte di appello nell'ammettere la possibilità d'uso di guanti ma, nondimeno, rilevare una traccia biologica sulla cerniera dello zaino; si censurava inoltre la valorizzazione di un elemento indiziario incerto (l'accento nuorese riferito dagli aggressori, denunciato tardivamente dalla persona offesa) e si chiedeva la riqualificazione del fatto da rapina pluriaggravata a fattispecie meno grave perché, secondo la difesa, la sottrazione di parte dei beni sarebbe avvenuta senza violenza quando la persona offesa era ormai lontana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, materia preclusa al giudice di legittimità salvo il vizio del percorso motivazionale; ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello (che aveva spiegato il collegamento degli oggetti trovati con i fatti e le ragioni per cui lo zaino era riconducibile alla rapina) e ha richiamato la nozione giurisprudenziale di "rapina impropria", secondo cui la violenza può consistere in atti posti anche in epoca anteriore all'impossessamento. Ha inoltre dichiarato inammissibili i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, c.p.p. e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato per affermare che l'inammissibilità dei motivi originari si estende ai motivi nuovi connessi, per evitare surrettizio spostamento dei termini di impugnazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese e per il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile, con quantificazione equitativa dell'importo (Euro 3.000,00).
Norma sostanziale relativa al reato di rapina; presente nella imputazione confermata dalla Corte d'appello.
artt. 110, 582, 585, 576, 497-ter, 648, 697 c.p.
Articoli richiamati nella descrizione dei capi d'imputazione (concorso di persone, lesioni, ricettazione, riciclaggio/approvvigionamento illecito, ecc.).
Giurisprudenza (Sez.2, n.29215 del 08/09/2020, Borrelli)
Richiamata per il principio secondo cui nella rapina impropria la violenza può consistere in atti posti anche prima dell'impossessamento, idonei a coartare la libertà fisica o psichica della vittima.
Giurisprudenza (Sez.6 n.47204 del 07/10/2015; Sez.6 n.25255 del 14/02/2012)
Richiamati i principi che limitano il sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito salvo che emerga un vizio nel percorso motivazionale.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie: le censure che mirano solo a una diversa valutazione degli stessi fatti sono inammissibili, a meno che sia dimostrabile un vizio nel percorso motivazionale del giudice del merito.
- Per contestare l'apprezzamento probatorio in Cassazione occorre evidenziare specifici vizi logico-giuridici nella motivazione (contraddizioni rilevanti, illogicità manifesta, omissioni determinanti), non meramente proporre una ricostruzione alternativa.
- Nella valutazione di tracce biologiche (es. profilo genetico) il ricorrente deve indicare elementi che dimostrino concretamente possibile contaminazione o errori tecnici tali da inficiare il valore probatorio; argomentazioni generiche non idonee sono probabilmente inammissibili in Cassazione.
- In tema di rapina, la nozione di violenza può comprendere atti antecedenti all'impossessamento finalizzati a costringere la vittima o a garantirsi l'impunità; quindi la qualificazione giuridica del fatto deve tener conto non solo del momento del sottrarsi dei beni ma anche delle condotte preparatorie o coartative.
- Non è possibile introdurre in Cassazione motivi nuovi che si collegano a quelli originari dichiarati inammissibili: tali nuovi motivi erediteranno l'inammissibilità ai sensi dell'art. 585 c.p.p., con rischio di condanna alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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