Cassazione Civile, Ordinanza n. 16748/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia origina da un ricorso ex art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposto da un'avvocata per ottenere la liquidazione e il pagamento delle proprie competenze professionali relative all'attività svolta in un giudizio civile innanzi al Tribunale di Salerno. Il tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendo, in sostanza, che la procura alle liti fosse stata conferita per ragioni di cortesia, così da evitare che uno dei soggetti coinvolti comparisse come difensore di sé stesso, e che le scelte processuali fossero state in realtà assunte da altro difensore. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, contestando la decisione di merito; l'avvocata ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, denunciando nullità dell'ordinanza per motivazione apparente e contraddittoria ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., perché il tribunale, pur avendo accertato che aveva effettivamente svolto attività difensiva partecipando a tre udienze, non aveva poi liquidato alcun compenso per tale attività. Il ricorso principale è rimasto assorbito dall'esame del ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'avvocata, ritenendo fondata la censura di nullità per motivazione apparente/contraddittoria. Ha rilevato che l'ordinanza impugnata conteneva affermazioni inconciliabili: da un lato riconosceva lo svolgimento di attività difensiva in udienza, dall'altro negava il compenso. La Corte ha ribadito che anche la mera presenza formale in udienza integra attività del difensore e deve essere retribuita, fermo restando che natura, complessità e pregio dell'attività incidono soltanto sulla quantificazione del compenso. L'ordinanza del Tribunale di Salerno è stata quindi cassata con rinvio al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Il ricorso principale è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011
individua il rito per la domanda di liquidazione delle competenze professionali dell'avvocato
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione apparente o contraddittoria determina nullità della decisione
art. 111, sesto comma, Cost.
i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità processuale derivante da motivazione mancante o apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più il semplice sindacato sulla sufficienza della motivazione
Massime di principio
- La motivazione è nulla quando è del tutto mancante, solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, oppure quando contiene un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione riguarda la plausibilità del percorso argomentativo che collega premesse e conclusioni; l'implausibilità può tradursi in nullità della decisione.
- L'attività effettivamente svolta dal difensore, anche se limitata alla presenza formale in udienza con semplice richiamo agli atti, costituisce attività professionale che deve essere retribuita.
- La natura dell'attività difensiva, le questioni affrontate e il pregio della prestazione incidono sul quantum del compenso, non sulla spettanza del compenso in sé quando l'attività sia stata accertata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16667/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16681/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16683/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16684/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16689/2023 del 13/06/2023
- ordinanza_civile · 13 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 16695/2023 del 13/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →